Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine
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differenziata con poche eccezioni. Allo stesso tempo, tale restrizione solleva molte imprese dall’obbligo di versare la TSA (v. cap. 6.2).
Articoli da 8 a 15
Anche le altre regolamentazioni della sezione 3, dall’articolo 8 al 15, vengono estese a tutti gli imballaggi in vetro utilizzati per prodotti alimentari e cosmetici, con conseguente adeguamento della terminologia, mentre il contenuto degli articoli vigenti rimane invariato.
L’importo della tassa per imballaggio in vetro di cui all’articolo 8 OI rimane invariato. La gamma di oscillazione da 1 a 10 centesimi è attualmente sufficiente per finanziare lo smaltimento del vetro usato e non c’è bisogno di ampliarla. L’importo minimo stabilito nell’articolo 12 OI per il diritto al rimborso della tassa rimane di 25 franchi. Il pagamento di piccoli importi rappresenta infatti un onere amministrativo sproporzionato. Inoltre, resta invariato l’articolo 13 OI, nel quale si definisce l’organizzazione incaricata dall’UFAM. L’UFAM ha la facoltà di impartire istruzioni all’organizzazione privata, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo della tassa. L’organizzazione viene individuata almeno ogni cinque anni mediante una procedura di gara federale (secondo le linee guida dell’OMC).
4.4 Sezione 4: Imballaggi per bevande
Le disposizioni contenute nella sezione 4 OI corrispondono per lo più a quelle della sezione 3 OIB «Consegna e ripresa degli imballaggi per bevande» e all’articolo 4 OIB sul contrassegno, finora compreso nella sezione 2 «Esigenze poste agli imballaggi per bevande».
Le attuali disposizioni riguardanti contrassegno, obbligo sussidiario di riprendere gli imballaggi non riutilizzabili in PET e in metallo nonché misure in caso di quota di riciclaggio insufficiente restano invariate, fatti salvi pochi adeguamenti di natura linguistica (riguarda: art. 16, 18 e 19 OI). Le disposizioni rimangono invariate in termini di applicazione, portata, significato e scopo, in quanto hanno contribuito in modo determinante ai sistemi di riciclaggio della Svizzera, ampiamente accettati e ben funzionanti. Vengono modificati solo gli attuali articoli 4 lettera c, 5 (ora art. 17 OI) e 6 OIB. Poiché oggi l’uso del PVC negli imballaggi per bevande è praticamente inesistente, in futuro si rinuncerà all’obbligo di contrassegno (vigente art. 4 lett. c OIB) e all’obbligo di deposito per gli imballaggi non riutilizzabili in PVC (abrogazione dell’art. 6 OIB vigente). Il vigente articolo 5 viene completato con un capoverso allo scopo di promuovere l’uso di imballaggi per bevande riutilizzabili (cfr. successivo art. 17 OI).
Art. 17 Obbligo di prelevare un deposito sugli imballaggi per bevande riutilizzabili
Secondo il vigente articolo 5 capoversi 1 e 3 OIB, per le bevande in imballaggi riutilizzabili deve essere prelevato un deposito di almeno 30 centesimi. A sua volta, il capoverso 2 lettere a e b esenta da tale obbligo i titolari di esercizi della ristorazione nonché i commercianti, fabbricanti e importatori che, in caso di fornitura a domicilio, fatturano ai consumatori per gli imballaggi riutilizzabili non restituiti un importo pari all’ammontare del deposito. Nel nuovo articolo 17 OI, il contenuto di questi tre capoversi rimane invariato. Il deposito di almeno 30 centesimi si ritiene tuttora adeguato per incoraggiare la restituzione, pur senza rappresentare un ostacolo finanziario all’acquisto del prodotto. L’importo del deposito è inoltre paragonabile a