Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine

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Abrogazione dell’attuale articolo 6 OIB (Obbligo del deposito sugli imballaggi non riutilizzabili in PVC)

L’attuale OIB prevede all’articolo 6 che i commercianti, produttori e importatori che consegnano ai consumatori bevande in imballaggi non riutilizzabili in PVC sono tenuti a prelevare un deposito su tali imballaggi. La disposizione può essere abrogata perché attualmente le bevande non vengono quasi più confezionate in imballaggi non riutilizzabili in PVC, come evidenziato da un rapporto dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del 202325 e da accertamenti con il settore.

Art. 18 Obbligo sussidiario di ripresa di imballaggi non riutilizzabili in PET e in metallo

Questo articolo corrisponde all’attuale articolo 7 OIB e in linea di principio rimane invariato, salvo che nel capoverso 2 si esplicita che, qualora le parti soggette all’obbligo di ripresa ricorrano a un’organizzazione settoriale, questa deve adempiere gli stessi obblighi di cui al capoverso 1 lettere a–c che incombono alle suddette parti. In tal modo, si applica la stessa logica dell’obbligo sussidiario di riprendere gli imballaggi in plastica e i cartoni per bevande (cfr. art. 4 cpv. 2 OI).

Art. 19 Misure in caso di quota di riciclaggio insufficiente

Il contenuto di questo articolo corrisponde a quello del vigente articolo 8 OIB.

4.5 Sezione 5: Obblighi di informare Art. 20 Obbligo di informare relativo agli imballaggi per bevande

Gli obblighi di informare previsti dall’articolo 18 dell’attuale OIB vengono mantenuti nell’articolo 20 OI. Al nuovo articolo 20 sono stati apportati solo alcuni adeguamenti linguistici, in modo che risulti chiaro che si applica esclusivamente agli imballaggi per bevande e non ad altri imballaggi. Inoltre, ora vengono esplicitamente menzionati anche i cartoni per bevande, finora non notificati perché nel 2000 non era ancora possibile riciclare questi imballaggi e quindi non era stata fissata nessuna quota, mentre oggi il riciclaggio è possibile e viene effettuato. Con l’obbligo sussidiario di ripresa introdotto nell’articolo 4 OI, l’articolo 6 OI consente ora di definire una quota di riciclaggio anche per i cartoni per bevande, quindi è necessario conoscere le quantità immesse sul mercato.

Art. 21 Obbligo di informare relativo ad altri imballaggi non riutilizzabili

Finora gli obblighi di informare relativi all’immissione sul mercato hanno riguardato esclusivamente gli imballaggi per bevande in vetro, PET e alluminio, con cui si può monitorare l’andamento del mercato delle bevande nonché l’efficacia delle regolamentazioni introdotte. Per tutti gli altri imballaggi, ossia la maggior parte, questa possibilità non è ancora prevista. Il presente progetto intende modificare tale situazione, estendendo con questo nuovo articolo gli attuali obblighi di informare relativi agli imballaggi per bevande a tutti i tipi e i materiali di imballaggio.

Il capoverso 1 stabilisce che i fabbricanti di prodotti contenuti in imballaggi non riutilizzabili devono trasmettere all’UFAM le informazioni di cui alle lettere a e b. La trasmissione deve avvenire entro la fine di febbraio dell’anno civile successivo secondo le specificazioni dell’UFAM.

25 Cfr. «Investigation Report on PVC and PVC Additives», ECHA, 22 novembre 2023, appendice C, punto C.7.1. «Description of use and performance criteria» (ECHA/NR/23/31).