Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine
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civile, mentre l’articolo 22 informa sulle quantità di materiali di imballaggio raccolti e riciclati.
Gli obblighi di informare consentono inoltre di monitorare l’andamento del mercato degli imballaggi, il che, a sua volta, serve a verificare il rispetto dei principi generali (requisiti generali) di cui all’articolo 3. In questo modo è possibile stabilire se effettivamente si possono impiegare meno materiali di imballaggio o riciclare meglio gli imballaggi. La trasparenza dei flussi di materiale, inoltre, semplifica l’esecuzione della legislazione in materia di ambiente e di rifiuti.
Con il capoverso 5 viene data all’UFAM la possibilità di pubblicare le informazioni in forma aggregata una volta all’anno. Il segreto d’affari è tutelato, in quanto non vengono pubblicati dati individuali. L’UFAM non è autorizzato a pubblicare questi dati nemmeno in seguito a una domanda basata sul principio di pubblicità.
L’introduzione di una soglia minima per l’obbligo di informare fa sì che non tutti gli imballaggi immessi sul mercato vengano misurati. Di conseguenza, la quota di riciclaggio calcolata sarà tendenzialmente elevata. Questa distorsione sarà analizzata in uno studio successivo.
Art. 22 Ripresa e riciclaggio
Nell’ambito di questa revisione, l’obbligo sancito nel vigente articolo 19 OIB di comunicare il peso degli imballaggi ripresi e riciclati, con l’articolo 22 OI viene ora esteso a tutti gli imballaggi soggetti all’obbligo di ripresa.
Nel capoverso 1 dell’attuale articolo va ora aggiunto all’elenco solo l’articolo 4, altrimenti la formulazione esistente copre già tutti gli imballaggi soggetti all’obbligo di ripresa. Qualora si introduca un nuovo obbligo di ripresa, come avvenuto nella presente revisione per gli imballaggi in plastica e i cartoni per bevande, l’articolo si applica automaticamente a questi materiali o tipi di imballaggio. In tal modo, commercianti e fabbricanti di imballaggi in plastica sono obbligati a comunicare all’UFAM il peso degli imballaggi ripresi e riciclati l’anno precedente.
Il capoverso 2 riguarda le imprese di smaltimento. Chi per mestiere ricicla imballaggi non riutilizzabili soggetti all’obbligo di ripresa oppure li importa o li esporta per riciclarli, deve comunicare all’UFAM, entro la fine di febbraio di ogni anno e per ciascun materiale utilizzato per la loro fabbricazione, il peso degli imballaggi riciclati, l’azienda di riciclaggio e il tipo di riciclaggio relativi all’anno precedente.
Ora viene precisato che le materie plastiche devono essere distinte in base ai seguenti polimeri: PET, PE, PP, PS, PVC e altri (termine generale per ulteriori polimeri plastici e loro composti) e cartoni per bevande.
Questa modifica consente di calcolare la quota di riciclaggio fissata nell’articolo 6. Inoltre, crea trasparenza nello smaltimento dei materiali di imballaggio, semplificando l’esecuzione della legislazione sui rifiuti.
4.6 Sezione 6: Disposizioni finali Art. 24 Esecuzione
I Cantoni continueranno a essere responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza, se non diversamente disposto nei singoli articoli.