Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine
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L’ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande è abrogata.
Art. 26 Disposizione transitoria
L’articolo 4 OI stabilisce un obbligo sussidiario di ripresa di cartoni di bevande e di imballaggi in plastica non riutilizzabili. Tale obbligo si applica agli imballaggi consegnati agli utenti (cosiddetti imballaggi per la vendita o domestici) e agli imballaggi utilizzati per le attività commerciali e che, pertanto, vengono venduti a utenti finali (cosiddetti imballaggi commerciali).
Per gli imballaggi venduti agli utenti, in molte regioni della Svizzera sono già disponibili sistemi di ripresa (v. anche riquadro 1), che invece scarseggiano per gli imballaggi commerciali. Dal momento che tali sistemi devono essere ancora sviluppati, è stato introdotto un termine transitorio per l’articolo 4 OI.
Finora i sistemi di ripresa esistenti sono stati tenuti a presentare una domanda di concessione presso il Cantone o il Comune per raccogliere plastica sul territorio pubblico (monopolio cantonale dei rifiuti urbani), una procedura che risulta onerosa. Dal momento che, con l’entrata in vigore dell’articolo 4 OI, gli imballaggi in plastica e i cartoni di bevande vengono comunque esclusi dal monopolio dei rifiuti urbani, con l’articolo 26 viene emanata una disposizione transitoria.
Il capoverso 1 stabilisce che, a partire dall’entrata in vigore dell’ordinanza, gli imballaggi di cui all’articolo 4 OI possono essere ripresi a titolo volontario dai commercianti e dai fabbricanti soggetti all’obbligo di ripresa. L’articolo si applica esclusivamente agli imballaggi provenienti dai rifiuti urbani, poiché soltanto questi rientrano nel monopolio dei rifiuti urbani. La disposizione transitoria consente dunque di raccogliere tali imballaggi senza la concessione del Cantone o del Comune. Tuttavia, l’obbligo di ripresa di tutti i cartoni di bevande e di imballaggi in plastica entra in vigore soltanto a partire dal 1° gennaio 2028 (art. 27 cpv. 2 OI).
Alle lettere a–c vengono stabilite le condizioni per la ripresa a titolo volontario fino all’entrata in vigore dell’obbligo, che corrispondono a quelle dell’articolo 4.
La lettera a afferma che gli imballaggi ripresi, se tecnicamente possibile, devono essere sottoposti a valorizzazione materiale. In questo modo si intende evitare che i materiali di imballaggio raccolti separatamente vengano infine sottoposti a una valorizzazione esclusivamente energetica, ad esempio perché questa modalità di smaltimento risulta più economico.
Nella lettera b si stabilisce che le autorità cantonali e comunali devono essere informate regolarmente in merito ai sistemi di ripresa a titolo volontario. Ad esempio, se un commerciante al dettaglio aderisce a un sistema di ripresa esistente, come la VSPR o RecyPac, e riprende cartoni di bevande e imballaggi in plastica, il commerciante o il sistema di ripresa deve informare le autorità comunali o cantonali.
Infine, la lettera c impone l’obbligo di informare la clientela in merito alla possibilità di ripresa di imballaggi a titolo volontario e di indicarlo in modo visibile presso i punti vendita.
Art. 27 Entrata in vigore
Il capoverso 1 stabilisce che, fatti salvi i capoversi 2 e 3, l’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.