Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine
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I fabbricanti di prodotti acquistano i materiali di imballaggio necessari per il confezionamento e quindi conoscono le quantità esatte. Gli importatori di prodotti imballati devono ottenere queste informazioni dai produttori esteri presso i quali acquistano.
Gli imballaggi di servizio costituiscono un’eccezione (cfr. cpv. 2) e devono essere notificati direttamente dai fabbricanti di imballaggi vuoti.
Di conseguenza, secondo l’interpretazione dell’obbligo di informare, sono le imprese che rilevano i dati a dover adempiere tale obbligo. Si cerca inoltre di assoggettare all’obbligo di informare il numero più limitato possibile di imprese, in modo che i dati possano essere rilevati con il minor onere possibile per l’economia in generale. Per lo stesso motivo, il capoverso 3 prevede una soglia minima, ossia una deroga a questa disposizione.
La lettera a precisa che il peso dei materiali di imballaggio impiegati l’anno precedente (p. es. in tonnellate) deve essere indicato, distinguendo tra i diversi materiali di imballaggio.
I materiali di imballaggio comprendono in particolare vetro, carta/cartone, metallo ferroso, alluminio, plastica, legno, tessuti e ceramica/porcellana. Nel caso di composti di materiali diversi, è necessario indicare i singoli materiali impiegati.
Gli imballaggi riutilizzabili sono esclusi dalla regolamentazione, nell’intento di incentivare ulteriormente l’impiego di questo tipo di imballaggi.
La lettera b esige per gli imballaggi in plastica un’ulteriore suddivisione basata sui vari polimeri, in particolare PET, PE, PP, PS, PVC, ma anche altri, che a sua volta comprende altre sottodivisioni per i rispettivi polimeri, ad esempio EPS e XPS per il PS. In combinazione con l’articolo 22, questa suddivisione consente di comprendere e tracciare i flussi di materiale degli imballaggi in plastica. È conforme anche agli obblighi di notifica dell’UE, sebbene in forma ridotta.
Il capoverso 2 riguarda specificamente gli imballaggi di servizio (per la definizione, cfr. art. 2). Affinché non tutti i panifici o i punti vendita per asporto, ad esempio, siano soggetti all’obbligo di informare (confezionano la merce sul posto e quindi sono fabbricanti per definizione), per questo tipo di imballaggi l’obbligo incombe al produttore dell’imballaggio vuoto.
Le lettere a e b contengono le stesse precisazioni del capoverso 1.
Nel capoverso 3 sono definite soglie minime. Le imprese che non raggiungono i valori soglia di 1 milione di franchi di massa salariale dichiarata all’AVS o di fatturato in due esercizi consecutivi sono escluse dalla disposizione (v. anche cap. 6.2). Ne consegue che sono soggette all’obbligo di informare le imprese con una massa salariale dichiarata all’AVS o un fatturato pari o superiore a 1 milione di franchi. Inoltre, gli obblighi di informare relativi agli imballaggi in vetro sono già regolamentati in modo più specifico nella sezione 3 articolo 9 OI, ripreso in forma invariata dall’attuale OIB. In questa sede è quindi logico escludere anche le parti assoggettate alla tassa sul vetro dall’obbligo di informare.
Il capoverso 4 stabilisce che, per adempiere l’obbligo di informare, l’UFAM mette a disposizione appositi modelli, in modo da ridurre al minimo l’onere per le imprese soggette a tale obbligo.
I dati raccolti in conformità con questo articolo consentono di verificare il rispetto delle quote di riciclaggio degli imballaggi in plastica fissate nell’articolo 6. L’articolo 21 OI fornisce indicazioni sulle quantità di imballaggi immessi sul mercato per ciascun anno