Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
imballaggi in vetro (art. 7 segg. OI), ora tali costi devono essere parzialmente coperti dai fabbricanti (compresi gli importatori) di tali imballaggi, che tuttavia li trasferiscono direttamente ai consumatori, integrandoli nel prezzo del prodotto. L’importo della TSA è molto basso rispetto al prezzo del prodotto (p. es. oggi è pari a 6 cent. per bottiglia di vino). Dopo i costi amministrativi iniziali per l’estensione della TSA ad altri imballaggi in vetro, in proporzione i costi amministrativi ricorrenti sono bassi.
I costi di reporting delle aziende di selezione e riciclaggio (art. 22 OI), poco presenti in Svizzera, sono stimati a circa 225 000 franchi l’anno in totale (ca. fr. 10 000-15 000 per ciascuna impresa). Contemporaneamente, queste imprese beneficiano della revisione in diversi modi, come illustrato sopra alla voce «costi una tantum».
Si presume infine che i costi per il reporting delle quantità di imballaggi immessi sul mercato (art. 21 OI) ammontino a circa 10 milioni di franchi, un importo che in ogni caso è ripartito tra più imprese29, per cui i costi di ciascuna impresa sono minimi rispetto al fatturato. Inoltre molti di questi investimenti devono comunque essere effettuati, come spiegato sopra, perché molte imprese operano anche sul mercato interno dell’UE e quindi devono in ogni caso adempiere le prescrizioni UE. Una volta registrate le quantità, l’onere supplementare per la rendicontazione alla Confederazione appare trascurabile.
I costi iniziali e i costi ricorrenti per ciascuna impresa sono complessivamente
bassi, poiché alcuni investimenti sono già stati effettuati dal settore economico, tale settore può contare su un ampio margine di manovra per l’attuazione e molte imprese, in seguito alle normative emanate dall’UE, devono comunque effettuare investimenti corrispondenti, indipendentemente dalle disposizioni previste in Svizzera. Inoltre, gran parte dei costi può essere trasferita ai consumatori, come già avviene, ad esempio, per gli imballaggi per bevande (contributo di riciclaggio anticipato e tassa di smaltimento anticipata).
Riquadro 4 – Esempi di coinvolgimento lungo la catena di processo
Fabbricanti di imballaggi (p. es. produzione di vasetti in vetro per alimenti): un fabbricante di imballaggi è interessato indirettamente anzitutto dall’articolo 3 OI. Occorrono perciò investimenti in macchinari e nella formazione o formazione continua del personale affinché gli imballaggi siano sviluppati secondo le possibilità tecniche ed economiche in conformità con i requisiti generali per gli imballaggi. Soltanto così il fabbricante di prodotti interessati direttamente dall’articolo 3 può consegnare i relativi imballaggi. Oltre a questo, ora l’articolo 7 OI obbliga l’impresa a riscuotere una TSA sugli imballaggi in vetro e a trasmettere all’organizzazione incaricata dalla Confederazione (Vetroswiss) i dati concernenti le entrate della TSA e le quantità (numero di pezzi) di contenitori in vetro immessi sul mercato (art. 9 OI).
Fabbricanti di prodotti (p. es. produzione di detersivi in imballaggi in plastica non riutilizzabili): un produttore di detersivi è interessato direttamente dall’articolo 3 OI. In futuro si assicurerà di consegnare imballaggi conformi ai requisiti generali.
Se l’impresa rifornisce non solo il settore commerciale, ma anche direttamente clienti finali (p. es. un servizio di pulizie), ai sensi dell’articolo 4 è tenuta a riprendere gli imballaggi in plastica (v. commenti relativi al commercio al dettaglio).
29 Secondo gli accertamenti effettuati con l’Ufficio federale di statistica, la regolamentazione riguarda ca. 15 000 imprese svizzere. I 10 milioni di franchi calcolati non sono distribuiti in modo uniforme tra tutte le imprese (cioè circa fr. 660 ciascuna), ma dipendono dalle rispettive dimensioni. In proporzione, le grandi imprese sostengono un onere maggiore.