Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine

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Devono inoltre essere rispettati gli obblighi di informare di cui all’articolo 21 OI. Le quantità (chilogrammi) di materiali di imballaggio impiegate devono essere registrate in una banca dati. Una volta all’anno, le quantità di materiali di imballaggio immesse sul mercato nazionale devono essere trasmesse all’UFAM in forma digitale.

Commercio (vendita di prodotti alimentari, cosmetici e non alimentari): come nei due casi precedenti, un’impresa di commercio al dettaglio è tenuta a rispettare i requisiti generali per gli imballaggi secondo l’articolo 3 OI.

Inoltre, è interessata dagli articoli 4 e 5 OI (obbligo sussidiario di ripresa di cartoni per bevande e di imballaggi in plastica non riutilizzabili e requisiti pertinenti). Deve consentire la restituzione di tali imballaggi (a pagamento o gratuitamente), segnalare la possibilità di restituzione e soddisfare gli ulteriori requisiti. Agli operatori economici viene lasciato ampio margine di manovra per l’attuazione; attualmente le possibilità sono le seguenti:

a. l’attività può riprendere autonomamente gli imballaggi e offrire (in vendita) un

sacco per la raccolta della plastica di un’impresa di smaltimento esistente o di un’organizzazione settoriale;

b. l’attività può aderire a un’organizzazione settoriale che organizza la ripresa per

suo conto. Se gli spazi non lo consentono, non è obbligatorio effettuare la ripresa direttamente presso il punto vendita; occorre tuttavia disporre degli spazi adibiti a tale scopo che siano raggiungibili a piedi.

Una volta all’anno, l’impresa di commercio al dettaglio deve esporre in un rapporto in che modo sono soddisfatti gli ulteriori requisiti di cui all’articolo 5 OI e ai sensi dell’articolo 22 OI deve comunicare il peso degli imballaggi ripresi e riciclati. Invece dell’attività di commercio al dettaglio, questi obblighi possono essere adempiuti anche dall’impresa di smaltimento incaricata o dall’organizzazione settoriale.

Ristorazione (ristorante da asporto per prodotti alimentari in imballaggi in plastica non riutilizzabili): in linea di principio, il settore della ristorazione non è interessato dalle nuove disposizioni, ad eccezione dei ristoranti da asporto. Come le attività di commercio al dettaglio, un ristorante da asporto è tenuto, secondo l’articolo 4 OI, a riprendere gli imballaggi in plastica non riutilizzabili (stoviglie da asporto monouso in plastica). Riguardo all’attuazione, il ristorante ha le stesse possibilità delle attività di commercio al dettaglio (v. commenti relativi). Se il ristorante prevede che le quantità di imballaggi restituiti saranno minime, può anche offrire il ritiro gratuito posizionando un sacco per la raccolta della plastica (p. es. in aggiunta a un sacco della spazzatura).

Imprese di smaltimento (imprese di riciclaggio di imballaggi in plastica): ai sensi dell’articolo 22 OI, un’impresa di riciclaggio è tenuta a comunicare all’UFAM una volta all’anno le quantità ricevute e trattate. Se i materiali di imballaggio vengono esportati o importati, vanno comunicate anche queste quantità.

Importatori: chi importa ad esempio pasta in imballaggi di plastica si qualifica come fabbricante secondo la definizione dell’articolo 2. Gli importatori sono quindi interessati dall’articolo 3 OI e devono rispettare i requisiti generali per gli imballaggi. Se l’impresa fornisce i prodotti direttamente ai clienti finali, ai sensi dell’articolo 4 OI è tenuta a riprendere gli imballaggi (v. commenti relativi al commercio al dettaglio). Inoltre, l’impresa è tenuta a comunicare all’UFAM le quantità di materiali di imballaggio utilizzati una volta all’anno in forma digitale (art. 21 OI).