Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 44 pagine

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Contemporaneamente, le imprese di smaltimento beneficiano dei nuovi requisiti di base. Progettando gli imballaggi in modo che siano riciclabili, si semplifica la selezione dei materiali raccolti e si può ottenere una qualità superiore di quelli riciclati. Inoltre, se aumenta la domanda di materiali riciclati di alta qualità, ciò avrà un effetto positivo anche sulle attività commerciali.

Si prevedono notevoli costi iniziali legati alla creazione di un sistema di ripresa

degli imballaggi in plastica (art. 4 OI; cfr. anche «costi ricorrenti», che comprende i costi per la creazione di un sistema). Va tuttavia osservato che diversi sistemi di ripresa degli imballaggi in plastica sono già stati avviati dal settore economico di propria iniziativa (v. riquadro 1). Alcuni investimenti iniziali, quindi, sono già stati fatti volontariamente e questi sistemi possono essere utilizzati per attuare la regolamentazione corrispondente.

Le maggiori quantità di imballaggi in plastica raccolte in virtù di questa disposizione rappresentano un vantaggio per le imprese di smaltimento, poiché ciò garantisce loro maggiore sicurezza di pianificazione e gli consente di investire nell’ampliamento dell’infrastruttura di selezione e riciclaggio.

Per l’estensione della TSA ad altri imballaggi in vetro (art. 7 segg. OI) sono previsti

costi iniziali legati alla struttura necessaria per il calcolo e la liquidazione della

tassa, diversi a seconda del tipo di impresa. Tuttavia, la TSA, che è compresa nel prezzo del prodotto e garantisce il finanziamento dello smaltimento, non può essere utilizzata a tale scopo.

Anche la creazione di una banca dati per il rilevamento degli imballaggi immessi sul

mercato (art. 21 OI) comporta un onere amministrativo significativo ed eventuali

investimenti in apposite soluzioni informatiche. Molte grandi imprese, tuttavia, soprattutto quelle che esportano prodotti nell’UE, hanno già creato queste banche dati. In molti Stati membri dell’UE, già da tempo è necessario specificare le quantità di imballaggi importati in base al materiale e al peso. A partire dal 2025, ciò avverrà in tutti gli Stati membri dell’UE.

Gli obblighi di informare delle aziende di selezione e riciclaggio (art. 22 OI) degli

imballaggi in plastica richiedono pochi costi iniziali, poiché già oggi le imprese interessate misurano i flussi di materiale. I dati corrispondenti sono disponibili e devono solo essere trasmessi alla Confederazione (v. «Costi ricorrenti per le imprese»).

Costi ricorrenti per le imprese

A differenza di quanto avvenuto per i costi una tantum, quantificare i costi ricorrenti è stato in parte possibile.

L’esercizio di un sistema di ripresa per gli imballaggi in plastica (art. 4 OI) è stimato a 1,5 milioni di franchi l’anno. Tuttavia, grazie alla libera regolamentazione del finanziamento, i costi possono essere trasferiti direttamente ai consumatori, ad esempio applicando una tassa, i quali possono però risparmiare sulle spese di smaltimento dei rifiuti urbani. Contemporaneamente, alcuni commercianti che hanno linee di prodotti proprie e quindi necessitano anche di materiali di imballaggio beneficiano della nuova disponibilità di riciclati di alta qualità provenienti dalla Svizzera.

Lo smaltimento degli imballaggi in vetro (esclusi gli imballaggi per bevande) genera

costi annui dell’ordine di 12,3 milioni di franchi. Con l’estensione della TSA ad altri