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Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine
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causa, tra líaltro, di gravi difficolt‡ legate alle politiche monetarie o dei tassi di cambio o dal rischio di adottare tali politiche.
7. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, in circostanze eccezionali di gravi difficolt‡ o rischi di gravi difficolt‡ per il funzionamento dellíUnione economica e monetaria nel caso dellíUnione europea o per il funzionamento della politica monetaria e dei tassi di cambio nel caso di altre Parti contraenti, Ë possibile adottare o mantenere misure di salvaguardia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali misure devono essere limitate a quanto strettamente necessario per far fronte alle circostanze descritte nel presente paragrafo.ª.
18. Allíarticolo 15, paragrafo 1, sostituire ´area di uníaltra Parte contraente (qui di seguito
designata la ´Parte ospitanteª), la Parte ospitante riconosceª con ´area della Parte contraente ospitante, la Parte contraente ospitante riconosceª.
19. Allíarticolo 16 sostituire il titolo con ´Diritto di regolamentazioneª e il testo dellíarticolo
con:
´Le Parti contraenti riaffermano il diritto di regolamentare allíinterno delle proprie aree per raggiungere legittimi obiettivi politici, quali la protezione dellíambiente, incluse le misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione della salute pubblica, della sicurezza o della morale pubblica.ª.
20. Dopo líarticolo 16 aggiungere un nuovo articolo:
´ARTICOLO 16 A
NON APPLICAZIONE DELLA PARTE III A TALUNI INVESTIMENTI
La presente parte non si applica alle Parti contraenti elencate nellíallegato NPT in relazione a un investimento effettuato nella loro area da un investitore di uníaltra Parte contraente e riguardante materiali e prodotti energetici o attivit‡ esclusi da questíultima Parte contraente nellíallegato NI.ª.
21. Allíarticolo 17 aggiungere ´e dellíarticolo 26ª dopo ´parte IIIª nel titolo; sostituire il testo
dellíarticolo con il seguente:
´1. Una Parte contraente (di seguito denominata ´Parte contraente che negaª) puÚ, entro e non oltre la data stabilita da un tribunale o da un organo giurisdizionale per la presentazione di argomentazioni su questioni preliminari, negare líapplicazione della presente parte e dellíarticolo 26 a un investitore di uníaltra Parte contraente o a un investimento effettuato da un investitore di uníaltra Parte contraente, se la Parte contraente che nega dimostra che tale investitore o investimento Ë posseduto o controllato da una persona fisica o giuridica di una Parte non contraente con la quale, o rispetto alla quale, la Parte contraente che nega:
(a) non intrattiene relazioni diplomatiche; o