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Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine
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(a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;
(b) emissione, negoziazione o commercio di contratti a termine, opzioni, titoli o altri
strumenti finanziari;
(c) informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le
autorit‡ preposte allíapplicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;
(d) delitti o reati penali, pratiche ingannevoli o fraudolente;
(e) esecuzione di ordinanze o sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari; o
(f) sicurezza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.ª
16. Allíarticolo 14 rinumerare il paragrafo 6 come paragrafo 5; sostituire il rimando ´in forza dellíarticolo 29, paragrafo 2, lettera a)ª con ´ai sensi dellíarticolo 32, paragrafo 2, lettera a)ª.
17. Allíarticolo 14 aggiungere due nuovi paragrafi alla fine:
´6) In deroga ai paragrafi da 1 a 3, la Parte contraente che incontri o rischi di incontrare
gravi difficolt‡ in materia di bilancia dei pagamenti o di posizione finanziaria esterna, puÚ adottare o mantenere misure restrittive.5 Tali misure:
(a) sono compatibili con le disposizioni dellíaccordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;
(b) sono proporzionate a quanto strettamente necessario per far fronte alle circostanze descritte nel presente paragrafo;
(c) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione specificata nel presente paragrafo;
(d) evitano di arrecare inutili pregiudizi agli interessi commerciali, economici o finanziari di qualsiasi altra Parte contraente;
(e) non sono discriminatorie rispetto a qualsiasi altra Parte contraente o non contraente in situazioni analoghe; e
(f) sono prontamente notificate alle altre Parti contraenti tramite il Segretariato.
Si precisa che una Parte contraente puÚ incontrare o rischiare di incontrare gravi difficolt‡ in materia di bilancia dei pagamenti o di posizione finanziaria esterna a
5 Nel caso dellíUnione europea, tali misure possono essere adottate da uno Stato membro in situazioni diverse da quelle di cui allíarticolo 14, paragrafo 6, che incidono sullíeconomia di detto Stato membro.