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Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine
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13. Allíarticolo 13, paragrafo 1, sostituire il testo ´non possono essere nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a una nazionalizzazione o espropriazioneª con il testo ´non possono essere oggetto di espropriazione diretta o indirettaª; dopo ´immediatamente primaª aggiungere ´che líespropriazione abbia avuto luogo oª; dopo ´valore dellíinvestimentoª aggiungere ´se anterioreª.
14. Allíarticolo 13 rinumerare i paragrafi 2 e 3 come paragrafi 5 e 6; dopo il paragrafo 1 aggiungere:
´2. Líespropriazione diretta si verifica quando un investimento Ë nazionalizzato o comunque
direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di propriet‡ o la vera e propria confisca.
(3) Líespropriazione indiretta si verifica quando una misura o una serie di misure di una Parte contraente ha un effetto equivalente allíespropriazione diretta anche senza il trasferimento formale del titolo di propriet‡ o la vera e propria confisca, in quanto priva sostanzialmente líinvestitore del valore del suo investimento o degli attributi fondamentali della propriet‡ del suo investimento, compreso il diritto di utilizzare, godere o disporre di tale investimento.
Per stabilire se una misura o una serie di misure adottate da una Parte contraente costituisce uníespropriazione indiretta Ë necessaria uníindagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, tra líaltro:
(a) dellíimpatto economico della misura o della serie di misure, anche se la sola constatazione che una misura o una serie di misure adottate da una Parte contraente incida negativamente sul valore economico di un investimento non basta di per sÈ a comprovare la fattispecie dellíespropriazione indiretta; e
(b) del carattere della misura o della serie di misure, compresi il contesto e líobiettivo.
(4) Salvo le rare circostanze in cui líimpatto di una misura o di una serie di misure sia talmente grave da farle apparire manifestamente eccessive rispetto allíobiettivo perseguito, le misure non discriminatorie di una Parte contraente, concepite e applicate per tutelare legittimi obiettivi politici, quali la salute pubblica, la sicurezza e líambiente (comprese le misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici), non costituiscono espropriazioni indirette.ª.
15. Allíarticolo 14 cancellare il paragrafo 5 e sostituire il testo del paragrafo 4 con il seguente:
´In deroga ai paragrafi da 1 a 3, a condizione che ciÚ non costituisca una restrizione dissimulata ai trasferimenti, una Parte contraente puÚ impedire, limitare o ritardare un trasferimento mediante líapplicazione equa, non discriminatoria e in buona fede delle proprie leggi e e dei propri regolamenti in materia di: