Progetto

Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 15Fedlex · Progetto

del lavoro e i suoi seguiti.8 Riconoscendo il diritto di ciascuna Parte contraente di definire le proprie politiche e priorit‡ in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i propri livelli di protezione interna in materia di ambiente e di lavoro e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e i propri regolamenti pertinenti, coerentemente con gli impegni assunti in relazione agli accordi internazionali di cui Ë firmataria, ciascuna Parte contraente si adopera per garantire che le proprie leggi e i propri regolamenti pertinenti prevedano e promuovano livelli elevati di protezione del lavoro e dellíambiente, anche rispetto alle misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

(3) Le Parti contraenti si astengono dallíincoraggiare gli scambi o gli investimenti nei

settori dellíenergia indebolendo o riducendo i livelli di protezione previsti dalle rispettive leggi in materia di ambiente o di lavoro. A tal fine una Parte contraente non rinuncia nÈ deroga altrimenti a tali leggi, nÈ propone di farlo o omette di darvi efficace applicazione mediante la sua azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le Parti contraenti nei settori dellíenergia.

(4) Le Parti si astengono dallíimplementare le rispettive leggi in materia di ambiente e di

lavoro in una forma che costituisca una restrizione dissimulata a scambi o investimenti tra Parti contraenti nei settori dellíenergia o una discriminazione ingiustificata o arbitraria nei confronti di altre Parti contraenti.ª.

2. Allíarticolo 19 rinumerare il paragrafo 1 come 5; aggiungere ´si adopera perª dopo ´Nel fare ciÚ, ciascuna Parte contraenteª; sostituire ´A tal fine, le Parti contraenti:ª con ´A tal fine, ciascuna Parte contraente:ª; sostituire ´loroª con ´sueª alla lettera a); sostituire il testo della lettera i) con:

´richiede che venga effettuata una valutazione di impatto, in misura coerente con le proprie leggi e i propri regolamenti, prima di concedere autorizzazioni per progetti di investimento nel settore energetico.

La valutazione di impatto identifica e valuta, in misura coerente con le leggi e i regolamenti della Parte contraente, gli effetti significativi del progetto su aspetti che possono includere:

(i) la popolazione e la salute umana;

(ii) la biodiversit‡;

(iii) il territorio, il suolo, líacqua, líaria e il clima; e

(iv) il patrimonio culturale e il paesaggio, compresi gli effetti previsti derivanti dalla

vulnerabilit‡ del progetto fino ai rischi di gravi incidenti o calamit‡ relativi al progetto in questione.

8 Dichiarazione dellíOIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e i suoi seguiti, adottata a Ginevra il

18 giugno 1998 alla 86a sessione della Conferenza internazionale del lavoro.