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Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine

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gli investimenti nei settori dellíenergia possono apportare alla mitigazione e allíadattamento ai cambiamenti climatici, ciascuna Parte contraente riafferma di voler:

(a) attuare efficacemente gli impegni e gli obblighi derivanti dallíUNFCCC e dallíAccordo di Parigi;

(b) promuovere e rafforzare il supporto reciproco delle politiche e delle misure in materia di clima e di investimenti, accelerando cosÏ la transizione verso uníeconomia fondata su riduzione delle emissioni, energia pulita e uso efficiente delle risorse, nonchÈ verso uno sviluppo resiliente al clima;

(c) promuovere e facilitare scambi e investimenti rilevanti per la mitigazione e líadattamento ai cambiamenti climatici, tra le altre cose anche rimuovendo gli ostacoli agli scambi e agli investimenti relativi alle tecnologie e ai servizi energetici a basse emissioni di carbonio, quali la capacit‡ di produzione di energia rinnovabile, e adottando quadri politici che favoriscano tale obiettivo; e

(d) cooperare, se del caso, con le altre Parti contraenti su aspetti delle politiche e delle misure climatiche relativi agli investimenti sia a livello bilaterale che nelle sedi internazionali.ª.

6. Allíarticolo 20, paragrafo 1, sostituire ´articolo 29, paragrafo 2, lettera a)ª con ´articolo

32, paragrafo 2, lettera a)ª.

7. Allíarticolo 21, paragrafo 2, sostituire i due rimandi allí´articolo 7, paragrafo 3ª con

´articolo 7, paragrafo 6ª; al paragrafo 3 sostituire ´articolo 10, paragrafi 2 e 7ª con ´articolo 10, paragrafi 4 e 8ª come pure ´organizzazione regionale di integrazione economicaª con ´REIOª; al paragrafo 4 sostituire ´articolo 29, paragrafi da 2ª con ´articolo 32, paragrafi da 2ª; al paragrafo 5 sostituire i due rimandi agli ´articoli 26, paragrafo 2, lettera c) o 27, paragrafo 2ª con ´articoli 26, paragrafo 2, lettera c) o 30, paragrafo 2ª; sostituire ´articoli 26 e 27ª con

´articoli 26 e 30ª.

8. Modifica che concerne soltanto il testo inglese.

9. Allíarticolo 24 sostituire il titolo ´Eccezioniª con ´Eccezioni generaliª e cancellare il

paragrafo 1.

10. Allíarticolo 24 rinumerare il paragrafo 2 come paragrafo 1 e sostituire il testo con il

seguente:

´Le disposizioni del presente Trattato, salvo quelle di cui agli articoli 12, 13 e 32, non impediscono a nessuna Parte contraente di adottare o applicare qualsiasi misura:

(a) necessaria a tutelare la morale pubblica o a mantenere líordine pubblico9;

9 Líeccezione costituita dal mantenimento dellíordine pubblico puÚ essere invocata esclusivamente qualora uno degli interessi fondamentali della societ‡ sia esposto a un rischio reale e sufficientemente grave.