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Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine

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(b) necessaria a tutelare la vita o la salute umana, animale o vegetale;10

(c) necessaria a garantire la sicurezza e líintegrit‡ di impianti e infrastrutture critici nel

settore dellíenergia;

(d) necessaria a garantire líosservanza di leggi che non siano incompatibili con le

disposizioni del presente Trattato, comprese quelle relative alla:

(i) prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

(ii) tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonchÈ alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;

(e) essenziale per líacquisizione o la distribuzione di materiali e prodotti energetici il cui

approvvigionamento scarseggi per motivi che esulano dal controllo di detta Parte contraente, a condizione che la misura sia coerente con i principi secondo cui:

(i) tutte le altre Parti contraenti hanno diritto a una quota equa delle forniture internazionali di tali materiali e prodotti energetici; e

(ii) le misure incoerenti con il presente Trattato cessino non appena siano venute meno le condizioni alla loro origine;

(f) intesa a giovare a investitori indigeni o persone o categorie socialmente o

economicamente svantaggiate o i loro investimenti e notificata al Segretariato come tale, purchÈ detta misura:

(i) non abbia un impatto significativo sullíeconomia di detta Parte contraente; e

(ii) non comporti discriminazioni tra investitori di qualsiasi altra Parte contraente e investitori di detta Parte contraente non inclusi tra quelli cui Ë destinata la misura. Tali misure sono debitamente motivate e non annullano nÈ riducono in misura superiore allo stretto necessario per conseguire il fine dichiarato nessuno dei benefici che una o pi˘ altre Parti contraenti possono ragionevolmente attendersi in virt˘ del presente Trattato; o

(g) relativa alla conservazione di risorse naturali esauribili, se tali misure sono rese

efficaci in combinazione con restrizioni alla produzione o al consumo interni;11

a condizione che tali misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile tra Parti contraenti in condizioni analoghe

10 Il paragrafo 1, lettera b) comprende le misure ambientali (incluse le misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici) necessarie a tutelare la vita o la salute umana, animale o vegetale.

11 Il paragrafo 1, lettera g) comprende le misure adottate per la conservazione di risorse naturali esauribili, viventi e non viventi.