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Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine
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(b) necessaria a tutelare la vita o la salute umana, animale o vegetale;10
(c) necessaria a garantire la sicurezza e líintegrit‡ di impianti e infrastrutture critici nel
settore dellíenergia;
(d) necessaria a garantire líosservanza di leggi che non siano incompatibili con le
disposizioni del presente Trattato, comprese quelle relative alla:
(i) prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
(ii) tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonchÈ alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
(e) essenziale per líacquisizione o la distribuzione di materiali e prodotti energetici il cui
approvvigionamento scarseggi per motivi che esulano dal controllo di detta Parte contraente, a condizione che la misura sia coerente con i principi secondo cui:
(i) tutte le altre Parti contraenti hanno diritto a una quota equa delle forniture internazionali di tali materiali e prodotti energetici; e
(ii) le misure incoerenti con il presente Trattato cessino non appena siano venute meno le condizioni alla loro origine;
(f) intesa a giovare a investitori indigeni o persone o categorie socialmente o
economicamente svantaggiate o i loro investimenti e notificata al Segretariato come tale, purchÈ detta misura:
(i) non abbia un impatto significativo sullíeconomia di detta Parte contraente; e
(ii) non comporti discriminazioni tra investitori di qualsiasi altra Parte contraente e investitori di detta Parte contraente non inclusi tra quelli cui Ë destinata la misura. Tali misure sono debitamente motivate e non annullano nÈ riducono in misura superiore allo stretto necessario per conseguire il fine dichiarato nessuno dei benefici che una o pi˘ altre Parti contraenti possono ragionevolmente attendersi in virt˘ del presente Trattato; o
(g) relativa alla conservazione di risorse naturali esauribili, se tali misure sono rese
efficaci in combinazione con restrizioni alla produzione o al consumo interni;11
a condizione che tali misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile tra Parti contraenti in condizioni analoghe
10 Il paragrafo 1, lettera b) comprende le misure ambientali (incluse le misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici) necessarie a tutelare la vita o la salute umana, animale o vegetale.
11 Il paragrafo 1, lettera g) comprende le misure adottate per la conservazione di risorse naturali esauribili, viventi e non viventi.