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Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine
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ovvero una restrizione dissimulata al commercio o alla promozione e protezione degli investimenti di cui al presente Trattato.ª.
11. Allíarticolo 24 rinumerare il paragrafo 4 come paragrafo 2 e sostituire il testo con il seguente: ´Le disposizioni del presente Trattato che prevedono il trattamento della nazione pi˘ favorita non obbligano alcuna Parte contraente a estendere agli investitori di uníaltra Parte contraente un trattamento preferenziale derivante dalla sua qualit‡ di membro di uníarea di libero scambio o unione doganale.ª.
12. Allíarticolo 24 cancellare il paragrafo 3 e aggiungere un nuovo paragrafo alla fine:
´3. Si precisa che gli articoli 7, 26, 30, 30 bis e 32 non si applicano tra Parti contraenti che sono membri della stessa REIO nelle loro relazioni reciproche.
Almeno una volta allíanno una REIO fornisce informazioni alle altre Parti contraenti, su loro richiesta, e al Segretariato, per informazione alle altre Parti contraenti, sul quadro giuridico relativo alla circolazione dei suoi materiali e prodotti energetici allíinterno della propria area, nonchÈ sulle disposizioni commerciali e sulle disposizioni per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti.ª.
13. Dopo líarticolo 24 aggiungere un nuovo articolo:
´ARTICOLO 24 A
ECCEZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
(1) Nessuna disposizione del presente Trattato puÚ essere interpretata nel senso di
impedire a una Parte contraente di adottare misure per la salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali o di obbligare una Parte contraente a fornire informazioni la cui divulgazione sia da essa considerata contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza.
(2) Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni del presente Trattato, a
eccezione di quelle di cui agli articoli 12, 13 e 32, non possono essere interpretate nel senso di impedire a una Parte contraente di adottare qualsiasi misura che essa ritenga necessaria:
a) per la tutela dei propri interessi essenziali di sicurezza, compresi quelli:
(i) relativi alle forniture di materiali e prodotti energetici e servizi connessi allíenergia destinati allíapprovvigionamento di una struttura militare;
(ii) relativi ai materiali fissili e fusibili o ai materiali da cui essi sono ricavati; o
(iii) decisi in tempo di guerra, conflitto armato o altre circostanze díemergenza nelle relazioni internazionali; o