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Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine
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b) per attuare le politiche nazionali in materia di non proliferazione di armi nucleari o di altri dispositivi nucleari esplosivi o necessaria per adempiere ai propri obblighi e intese derivanti dal Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, dagli orientamenti per i fornitori di materie nucleari e da altri obblighi o intese internazionali in materia di non proliferazione nucleare.
3. Tali misure non devono costituire una forma dissimulata di restrizione al transito.ª.
14. Allíarticolo 25, paragrafo 3, sostituire ´articolo 29ª con ´articolo 32ª.
Articolo 6
La parte V Ë modificata come segue:
1. Allíarticolo 26, paragrafo 3, lettera a) sostituire ´le lettere b) e c),ª con
le ´lettere b), c) e d),ª.
2. Allíarticolo 26, paragrafo 3, lettera c) sostituire ´in merito allíultima frase dellíarticolo 10, paragrafo 1ª con ´in merito allíarticolo 10, paragrafo 13.ª.
3. Allíarticolo 26, paragrafo 3, aggiungere dopo la lettera c) una nuova lettera:
´d) Una Parte contraente elencata nellíallegato IA-NI non presta il proprio consenso incondizionato rispetto a una controversia sorta in merito a un investimento effettuato nella propria area da un investitore di uníaltra Parte contraente e riguardante materiali e prodotti energetici o attivit‡ esclusi da questíultima Parte contraente nellíallegato NI.ª.
4. Allíarticolo 26, paragrafo 4, aggiungere dopo ´sottopostaª il testo ´, in conformit‡ con le disposizioni del presente Trattato,ª.
5. Allíarticolo 26, paragrafo 6, aggiungere dopo ´diritto internazionaleª12 il testo seguente come nuovo sottoparagrafo non numerato:
´Il tribunale applica le norme della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale sulla trasparenza negli arbitrati tra
investitori e Stato del 1∞ aprile 2014 (qui di seguito designate ´norme sulla trasparenza UNCITRALª) in conformit‡ con i seguenti sottoparagrafi:
12 Si precisa che il diritto interno di una Parte contraente non fa parte della legge applicabile. Nel caso in cui un tribunale debba accertare il significato di una disposizione del diritto interno di una Parte contraente come una questione di fatto, deve seguire líinterpretazione prevalente data a tale disposizione dagli organi giurisdizionali o dalle autorit‡ di detta Parte contraente, se tale interpretazione Ë conforme alle procedure legali di detta Parte contraente. Qualunque significato attribuito dal tribunale al diritto interno di una Parte contraente non Ë vincolante per gli organi giurisdizionali o le autorit‡ di detta Parte contraente. Un tribunale non Ë competente a statuire sulla legittimit‡ di una misura che costituisca una presunta violazione degli obblighi di cui alla parte III ai sensi del diritto interno di una Parte contraente.