Progetto

Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 22Fedlex · Progetto

(1) a) Entro 45 giorni dalla costituzione di un tribunale istituito ai sensi dellíarticolo 26, paragrafo 4 o precedentemente alla prima udienza, se anteriore, una Parte contraente parte alla controversia puÚ sollevare uníobiezione volta a dimostrare che líazione o parte di essa Ë manifestamente priva di valore giuridico. Líobiezione puÚ riguardare il merito

dellíazione intentata, la giurisdizione o la competenza del tribunale. Una Parte contraente parte alla controversia puÚ inoltre sollevare tale obiezione entro 30 giorni dalla data in cui Ë venuta a conoscenza dei fatti su cui si basa detta obiezione, qualora, a causa di circostanze eccezionali, non ne fosse venuta a conoscenza prima.

(b) La Parte specifica con la massima precisione possibile i motivi dellíobiezione. Il

tribunale, dopo aver dato alle parti della controversia la possibilit‡ di presentare le loro osservazioni sullíobiezione nel corso della prima udienza o subito dopo, emana una decisione o una sentenza sullíobiezione, precisandone i motivi. Se líobiezione Ë ricevuta dopo 45 giorni dalla costituzione del tribunale, questíultimo emana la decisione o la sentenza nel pi˘ breve tempo possibile e comunque non oltre 120 giorni dalla presentazione dellíobiezione. Il tribunale presume che i fatti addotti dallíinvestitore parte alla controversia siano veri e puÚ anche prendere in considerazione fatti rilevanti non contestati.

(c) Nel momento in cui riceve uníobiezione ai sensi del presente paragrafo e a meno

che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende qualsiasi procedimento di merito e fissa un calendario per líesame dellíobiezione nonchÈ per il futuro svolgimento del procedimento. Se il tribunale decide che tutte le parti dellíazione intentata sono manifestamente prive di valore giuridico, emana una sentenza in tal senso, altrimenti emana una decisione sullíobiezione. Tale decisione non pregiudica il diritto di una Parte contraente parte alla controversia di contestare, nel corso del procedimento, il valore giuridico di uníazione nÈ pregiudica la facolt‡ del tribunale di trattare altre obiezioni in via pregiudiziale.

(2) a) Fatta salva la facolt‡ di un tribunale istituito ai sensi dellíarticolo 26, paragrafo 4, di trattare altre obiezioni in via pregiudiziale o il diritto della Parte contraente parte alla controversia di sollevare tali obiezioni al momento opportuno, il tribunale tratta e decide in via pregiudiziale su qualsiasi obiezione sollevata da detta Parte secondo la quale, da un punto di vista giuridico, líazione intentata, o una sua parte, non puÚ formare oggetto di una sentenza favorevole allíinvestitore, anche qualora i fatti addotti siano stati ritenuti veri. Il tribunale puÚ anche prendere in considerazione fatti rilevanti non contestati.

(b) Tale obiezione deve essere sollevata il pi˘ presto possibile e comunque non oltre

la data fissata per la presentazione della comparsa di risposta della Parte contraente parte alla controversia. Una Parte contraente parte alla controversia puÚ inoltre sollevare tale obiezione entro 30 giorni dalla data in cui Ë venuta a conoscenza dei fatti su cui si basa detta obiezione, qualora, a causa di circostanze eccezionali, non ne fosse venuta a conoscenza prima.

(c) Nel momento in cui riceve uníobiezione ai sensi del presente paragrafo e a meno

che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende qualsiasi procedimento di merito e fissa un calendario per líesame dellíobiezione in linea