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Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine

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(c) la condotta delle parti alla controversia.

(3) Se la garanzia per le spese non viene costituita per intero entro 30 giorni dallíemissione

di un ordine conformemente al paragrafo 1 o entro qualsiasi altro termine stabilito dal tribunale, questíultimo ne informa le parti alla controversia. Il tribunale, previa consultazione delle parti alla controversia, puÚ ordinare la sospensione o la chiusura del procedimento.

(4) Líinvestitore parte alla controversia segnala tempestivamente qualsiasi cambiamento

sostanziale delle circostanze in base alle quali il tribunale ha ordinato di fornire una garanzia per le spese. Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, il tribunale puÚ in qualsiasi momento modificare o revocare il proprio ordine di costituire una garanzia per le spese, previa consultazione delle parti alla controversia.

ARTICOLO 29

FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI

(1) Ciascuna parte alla controversia comunica per iscritto allíaltra parte e a un tribunale

istituito ai sensi dellíarticolo 26, paragrafo 4, il nome e líindirizzo, il beneficiario finale e la struttura societaria, a seconda dei casi, di qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce il finanziamento tramite terzi. Per ´finanziamento tramite terziª si intende qualsiasi contributo fornito da una persona fisica o giuridica che non Ë parte alla controversia per finanziare, direttamente o indirettamente, il perseguimento o la difesa del procedimento arbitrale ai sensi dellíarticolo 26, paragrafo 4, attraverso una donazione, una sovvenzione o un accordo (qui di seguito denominato ´accordo di finanziamentoª) a fronte di una remunerazione che dipende dallíesito della controversia.

(2) Tale comunicazione avviene nel momento in cui la controversia Ë sottoposta per

soluzione ai sensi dellíarticolo 26, paragrafo 4, oppure, senza indugio, non appena Ë concluso líaccordo di finanziamento o Ë effettuata la donazione o la sovvenzione dopo che la controversia Ë stata sottoposta per soluzione ai sensi dellíarticolo 26, paragrafo 4. Qualsiasi modifica relativa alle informazioni comunicate deve essere immediatamente notificata allíaltra parte alla controversia e al tribunale.

(3) Oltre a qualsiasi altra informazione pertinente, le informazioni comunicate possono

essere prese in considerazione per valutare líimparzialit‡ e líindipendenza di un arbitro.

(4) Il tribunale puÚ ordinare di comunicare ulteriori informazioni relative allíaccordo di

finanziamento e alla parte terza che fornisce il finanziamento, se lo ritiene necessario in qualsiasi fase del procedimento.ª.

8. Rinumerare líarticolo 27 come 30 e aggiungere alla fine del titolo ´(ex articolo 27)ª.

9. Allíarticolo 27, paragrafo 2, sostituire il testo ´líinterpretazione dellíarticolo 6 o dellíarticolo 19 o, per

le Parti contraenti elencate nellíallegato IA, líultima frase dellíarticolo 10, paragrafo 1,ª con il testo ´interpretazione dellíarticolo 6, dellíarticolo 19 o dellíarticolo 19 a o, per le Parti