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Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine

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contraenti elencate nellíallegato IA, dellíarticolo 10, paragrafo 13,ª; dopo il paragrafo 3 aggiungere:

´4. Le Parti contraenti parti alla controversia rendono disponibili al pubblico i seguenti documenti o informazioni entro 20 giorni dalla loro emissione o, su richiesta di una Parte contraente parte alla controversia, secondo il calendario stabilito dal tribunale, a meno che non decidano di pubblicare tali documenti solo in parte al fine di proteggere le informazioni riservate:

(a) líavviso scritto con cui si sottopone la questione a un tribunale ad hoc conformemente al paragrafo

2;

(b) la data di costituzione del tribunale in conformit‡ con il paragrafo 3, il termine per la presentazione di comunicazioni amicus curiae stabilite dal tribunale in conformit‡ con il paragrafo 5 e la lingua di lavoro per il procedimento giudiziario.

Una Parte contraente parte alla controversia puÚ rendere pubbliche le proprie comunicazioni scritte nonchÈ le dichiarazioni orali nel corso del procedimento giudiziario, fatta salva la protezione delle informazioni riservate.

Le udienze del tribunale sono aperte al pubblico, salvo diverso accordo tra le Parti contraenti parti alla controversia. Le udienze del tribunale si svolgono a porte chiuse quando la comunicazione o le argomentazioni di una Parte contraente in causa contengono informazioni che questíultima considera riservate. Persone fisiche di una Parte contraente o persone giuridiche con sede nellíarea di una Parte contraente possono presentare al tribunale comunicazioni amicus curiae in conformit‡ con il paragrafo 5.

Nessuna disposizione del presente paragrafo obbliga una Parte contraente a mettere a disposizione del pubblico o a divulgare altrimenti, durante o dopo il procedimento giudiziario, inclusa líudienza, informazioni riservate la cui divulgazione sia soggetta a restrizioni in conformit‡ con il suo diritto interno o che consideri contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza, ovvero che pregiudicherebbe gli interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

5. Salvo diverso accordo tra le Parti contraenti parti alla controversia, entro dieci giorni dalla data di costituzione del tribunale, questíultimo puÚ ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una Parte contraente o da persone giuridiche con sede nellíarea di una Parte contraente che sono indipendenti dai governi delle parti alla controversia, purchÈ tali comunicazioni:

(a) pervengano al tribunale entro una data stabilita da questíultimo;

(b) siano concise, battute con interlinea doppia e non pi˘ lunghe di 15 pagine, compresi eventuali allegati;

(c) riguardino direttamente una questione di diritto o di fatto esaminata dal tribunale;