Progetto
Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 54 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 27Fedlex · Progetto
conciliatore, previo accordo delle Parti contraenti parti alla controversia, puÚ anche richiedere ulteriori informazioni a qualsiasi fonte che ritenga appropriata. Il conciliatore trasmette tali informazioni o consulenze alle Parti contraenti parti alla controversia, consentendo loro di presentare le opportune osservazioni entro 60 giorni dal ricevimento.
(5) Il conciliatore cerca di ottenere líaccordo delle Parti contraenti parti alla controversia. Se
dette Parti non riescono a raggiungere un accordo, il conciliatore suggerisce una potenziale soluzione di compromesso o una procedura per arrivare a tale soluzione, che le Parti contraenti parti alla controversia devono prendere in considerazione in buona fede.
(6) Se le Parti contraenti parti alla controversia non riescono a trovare un accordo con la
soluzione di compromesso di cui al paragrafo 5, il conciliatore presenta entro 180 giorni dalla sua nomina un rapporto giuridicamente non vincolante allíorgano sussidiario della Conferenza della Carta definito nelle disposizioni citate al paragrafo 3. Il rapporto giuridicamente non vincolante espone i fatti rilevanti, líapplicabilit‡ delle pertinenti disposizioni e le motivazioni alla base di eventuali conclusioni e raccomandazioni.
(7) Líorgano sussidiario della Conferenza della Carta definito nelle disposizioni citate al
paragrafo 3 discute le azioni e le misure che le Parti contraenti parti alla controversia devono attuare, tenendo conto del rapporto del conciliatore nonchÈ delle conclusioni e raccomandazioni in esso contenute. Ciascuna Parte contraente parte alla controversia informa il Segretariato dellíattuazione delle azioni o misure entro tre mesi dalla data di emissione del rapporto. Il rapporto Ë reso pubblico. Le Parti contraenti parti alla controversia garantiscono la protezione delle informazioni riservate. Líorgano sussidiario della Conferenza della Carta monitora líattuazione di tali azioni o misure, tiene sotto controllo la situazione e riferisce alla Conferenza della Carta per un periodo indicato nelle disposizioni standard citate al paragrafo 3.ª.
11. Rinumerare líarticolo 28 come 31; sostituire il titolo con ´Non applicazione dellíarticolo 30 a talune controversie (ex articolo 28)ª; sostituire ´29ª con ´32ª e ´27ª con ´30ª.
Articolo 7
La parte VI Ë modificata come segue:
1. Rinumerare líarticolo 29 come 32; aggiungere alla fine del titolo ´(ex articolo 29)ª; cancellare il sottoparagrafo 2, lettera b).
2. Allíarticolo 29, paragrafo 2, lettera a) dellíECT originario sostituire ´lettere b) e c)ª con ´lettera b)ª e rinumerare la lettera c) come lettera b).
3. Allíarticolo 29, paragrafo 3, dellíECT originario sostituire ´Organizzazione regionale di integrazione economicaª con ´REIOª.
4. Allíarticolo 29, paragrafo, 3 dellíECT emendato nel 1998 sostituire tutte le occorrenze di ´organizzazione regionale di integrazione economicaª con ´REIOª.