Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 40 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Attuale Trattato sulla Carta dell’energia del 17 dicembre 1994

L’ECT2 del 17 dicembre 1994 è un accordo giuridicamente vincolante di diritto internazionale in materia di tutela degli investimenti e di transito nel settore dell’energia concluso tra 40 Parti contraenti, in prevalenza Stati europei e dell’Asia centrale ma anche, tra gli altri, Giappone e Turchia.3 Per la Svizzera il Trattato è in vigore dal 16 aprile 1998. Esso contiene disposizioni in materia di commercio di prodotti energetici (rilevanti per i Paesi che non sono membri dell’Organizzazione mondiale del commercio [OMC]), transito di prodotti energetici, promozione degli investimenti in ambito energetico e sostenibilità. Lo completa un protocollo del 17 dicembre 19944 sull’efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati.

L’ECT è nato dopo la fine della Guerra fredda con l’obiettivo di garantire la certezza del diritto per l’utilizzo delle risorse energetiche esistenti tra i Paesi dell’ex Unione Sovietica e gli Stati occidentali. Gli Stati occidentali avevano interesse ad assicurarsi le forniture energetiche, mentre gli ex Paesi comunisti ad investire nell’ammodernamento delle loro infrastrutture e nello sviluppo di nuove risorse energetiche.

Il Trattato si basa sulla Carta europea dell’energia, una dichiarazione politica del 1991 volta a rafforzare la cooperazione nel settore energetico, firmata da 66 Paesi, tra cui la Svizzera, nonché dall’UE e dall’EURATOM. Nel 2015 tale dichiarazione è stata completata dalla IEC, un’ulteriore dichiarazione politica, che eliminava la limitazione geografica all’Europa e affrontava importanti sfide del settore energetico del XXI secolo, tra cui il ruolo crescente dei Paesi in via di sviluppo, la sostenibilità e la disponibilità energetica. L’IEC è stata firmata da 84 Stati, oltre che dall’UE, dall’EURATOM e da diverse comunità di Stati5. La firma di almeno una delle due dichiarazioni è condizione necessaria per aderire all’ECT. Gli Stati e le comunità di Stati che hanno sottoscritto almeno una delle due dichiarazioni detengono lo status di osservatori. 12 organizzazioni internazionali, tra cui la Banca Mondiale, l’OMC, l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE), l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) e l’Agenzia internazionale

2 RS 0.730.0

3Stato ottobre 2025: Afghanistan, Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Georgia, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Giordania, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania (recesso l’8.8.2026), Malta, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Macedonia del Nord, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan, Yemen.

4 RS 0.730.01

5 La Carta europea dell’energia e la Carta internazionale dell’energia, con l’elenco dei rispettivi firmatari, sono consultabili all’indirizzo www.energycharter.org > Process