Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 40 pagine
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1.3 Necessità di intervento e obiettivi
Il settore dell’energia riveste una particolare importanza strategica, economica e sociale e si contraddistingue inoltre per lunghi cicli di investimento e per complessi rischi ad essi correlati, tra cui rischi politici legati a eventuali modifiche del quadro normativo intervenute durante il ciclo di investimento. Il Trattato sulla Carta dell’energia, entrato in vigore nel 1998, contiene importanti disposizioni in materia di tutela degli investimenti – in particolare contro la discriminazione e contro l’espropriazione illegittima e non adeguatamente indennizzata – volte a tutelare dai rischi di natura politica gli investimenti nel settore dell’energia effettuati in altri Stati contraenti. Questa protezione, che si aggiunge alla normativa nazionale applicabile, offre garanzie supplementari. Esso assicura la certezza del diritto e consente, se necessario, di ricorrere a procedure arbitrali internazionali indipendenti per la soluzione delle controversie. In tal modo l’ECT contribuisce a creare un contesto stabile per gli investimenti, rafforza la fiducia degli investitori, riduce il premio di rischio richiesto dagli investitori e abbassa i costi di investimento e quelli dell’approvvigionamento energetico.
Già negli anni Novanta si è cominciato ad avvertire per varie ragioni la necessità di modernizzare l’ECT. In particolare si sono registrati sviluppi significativi della prassi per gli accordi bilaterali concernenti la protezione degli investimenti (API), negli accordi regionali commerciali e per la tutela degli investimenti (Accordo economico e commerciale globale [CETA]10, Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico [CPTPP]11, ecc.), a livello multilaterale (norme sulla trasparenza della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale [UNICITRAL]12) nonché nella giurisprudenza in materia di arbitrati tra investitori e Stati. Parallelamente, si sono notevolmente evolute le regole internazionali sulla sostenibilità ambientale e sociale, tra cui quelle sancite dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC13), dall’Accordo di Parigi14 e dalle convenzioni fondamentali e dalla Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali nel lavoro dell’Organizzazione
10Accordo economico e commerciale globale EU-Canada (EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA), vedi https://policy.trade.ec.europa.eu > EU trade relationships by country/region > Countries and Regions > Canada > EU-Canada agreement
11Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico con 12 Stati dell’Asia, dell’America e dell’Europa.
12Norme sulla trasparenza dell’UNCITRAL per l’arbitrato tra investitori e Stato basato su trattati del 1° aprile 2014. Disponibile all’indirizzo https://uncitral.un.org > Texts and Status > Investor-State Dispute Settlement