Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine
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Art. 14 Osservazione della situazione di approvvigionamento
L’osservazione della situazione di approvvigionamento a medio e a lungo termine spetta in primo luogo alla EnCom (cpv. 1), mentre l’Approvvigionamento economico del Paese si concentra sulla situazione a breve termine, conformemente al suo mandato legale. Anche l’UFE e l’UFAE osservano la situazione in maniera costante. Vista la parziale sovrapposizione delle loro competenze, questi servizi federali provvedono a coordinarsi tra loro.
Capoverso 2: il Consiglio federale può delegare ulteriori compiti al responsabile dell’area di mercato.
Capoversi 2 e 3: con i compiti che svolge conformemente all’articolo 33 il responsabile dell’area di mercato riveste un ruolo importante per la garanzia dell’approvvigionamento. Per adempiere ai suoi compiti, può gestire un sistema di monitoraggio specifico. Questo sistema va distinto sia dal sistema di monitoraggio già esistente dell’Approvvigionamento economico del Paese che copre le esigenze specifiche di quest’ultimo, sia dal dashboard sull’energia che è gestito su incarico dell’UFE, non riguarda esclusivamente il settore del gas e serve principalmente a informare il pubblico.
Le informazioni raccolte dal responsabile dell’area di mercato sono messe a disposizione dell’UFE, della EnCom e dell’UFAE. In questo modo si garantisce in particolare che i dati non debbano essere rilevati due volte.
Art. 15 Protezione dalle ciberminacce
Dopo che da uno studio condotto per conto dell’UFE è emerso che la cibersicurezza nell’approvvigionamento elettrico è stata fortemente trascurata fino ad oggi, d’ora in avanti un nuovo articolo 8a LAEl garantirà una migliore protezione contro le ciberminacce. Simili rischi esistono anche nel settore dell’approvvigionamento di gas. Per il momento la lacuna riconosciuta a livello di sicurezza può essere colmata, sulla base della LITC, con il nuovo articolo 39a dell’ordinanza del 4 giugno 202146 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC), entrato in vigore il 1° gennaio 2024. Temporaneamente vi sono pertanto due diversi regimi normativi, uno sotto la supervisione della ElCom e l’altro sotto la supervisione dell’UFE. Con la LAGas verranno uniformati i requisiti sulla cibersicurezza per entrambi i settori energetici. L’articolo 15 riporta dunque quasi lo stesso contenuto normativo del citato articolo 8a LAEl. Come per l’ambito elettrico, anche in questo caso sarà la En-Com a occuparsi della vigilanza. A livello di ordinanza l’articolo 39a OSITC dovrà essere di conseguenza abrogato.
Le misure a cui si fa riferimento nel capoverso 1 mirano a impedire o risolvere il più rapidamente possibile eventuali ciberincidenti. A differenza dell’articolo 8a LAEl, questa disposizione è rivolta unicamente ai gestori di rete. Poiché sono relativamente piccoli, gli impianti di biogas e i serbatoi sferici e cilindrici esistenti non paiono essere infrastrutture particolarmente critiche in termini di sicurezza dell’ap-
46 RS 746.12