Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine

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Art. 25 Comunicazione di dati e scambio di informazioni

Il capoverso 1 riguarda lo scambio di dati e di informazioni, indispensabili

soprattutto per il bilanciamento, lo svolgimento dei processi di cambio e la

fatturazione. Il contenuto concreto delle informazioni e dei dati oggetto di questa norma si basa su ciò che è necessario per un «approvvigionamento regolare di gas» e per l’esecuzione dei rispettivi compiti e processi (tra cui esercizio della rete, gestione del bilanciamento, forniture di energia, processi di cambio, calcolo e imputazione del corrispettivo per l’utilizzazione della rete e di altri costi). Un «approvvigionamento regolare di gas» richiede, in particolare, le informazioni necessarie per rifornire i consumatori finali, garantire l’esercizio della rete nonché mantenere la stabilità e il bilanciamento del sistema. Sono esclusi il trattamento e la comunicazione di dati sensibili relativi a persone fisiche o giuridiche. Si tratta in particolare dei dati relativi a sanzioni amministrative o penali o a procedimenti giudiziari. Questi ultimi sono disciplinati esclusivamente dall’articolo 41

capoverso 3.

L’espressione «altre imprese del settore del gas» si riferisce in particolare ai gestori di servizi di misurazione che installano e gestiscono sistemi di misurazione su mandato dei clienti riforniti da terzi in conformità dell’articolo 23 capoverso 2. L’obbligo può inoltre riguardare, ad esempio, anche i gestori degli impianti di stoccaggio. Il capoverso 1 non cita invece i consumatori. Per quanto riguarda il diritto d’accesso ai propri dati di misurazione, in virtù dell’articolo 23 capoverso 3 lettera c il Consiglio federale può emanare prescrizioni d’esecuzione. Tale diritto può altresì basarsi sulla legislazione in materia di protezione dei dati.

Capoverso 2: in base a questa norma di delega il Consiglio federale può disciplinare più nel dettaglio la messa a disposizione di dati e informazioni, ossia – oltre alla tempistica e alla forma di trasmissione (ad es. automatizzata) – in particolare anche la definizione dei rispettivi formati di dati, il che servirà a garantire l’uniformità e la necessaria qualità. Occorre inoltre precisare che, nell’ordinanza, i valori del profilo di carico dovrebbero, in linea di principio, coprire un periodo di 24 ore. Una durata inferiore può comportare un rischio di profilazione (a questo riguardo, cfr. la decisione del tribunale amministrativo federale del 20 giugno 202550 secondo la quale, nel settore dell’elettricità, i sistemi di misurazione intelligenti con valori del profilo di carico di 15 minuti non comportano sistematicamente un rischio di profilazione, ma che la questione deve essere affrontata caso per caso). Se viene definito un periodo più breve (ai sensi dell’art. 27 capoverso 2), il Consiglio federale terrà conto di tali rischi.

Il capoverso 3 si riferisce alla piattaforma centrale dei dati di cui agli articoli 17g– 17j LAEl. Al fine di poter sfruttare le eventuali sinergie, pare utile che questa piattaforma venga utilizzata in modo analogo anche per l’approvvigionamento di gas. Il Consiglio federale potrebbe stabilirlo nelle prescrizioni d’esecuzione e indicarne l’esatto campo d’applicazione. La piattaforma dei dati dovrà essere utilizzata in primis per lo scambio di dati di base e di misurazione, ad esempio per la gestione dei

50 DTAF A-484/2024 del 20 giugno 2025.