Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine
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anche la piattaforma centrale dei dati (art. 17g-17j LAEl) potrà svolgere un ruolo fondamentale in questo contesto (cfr. art. 25 cpv. 3).
Capoverso 2: al controllo dei costi da parte di EnCom sono soggetti i costi dei contatori del gas per tutti i clienti, ad eccezione di quelli riforniti da terzi (cfr. i precedenti commenti all’art. 20 cpv. 1 lett. b). I gestori di rete devono fatturare questi costi ai consumatori finali o ai gestori degli impianti di produzione e di stoccaggio in modo trasparente e in linea con il principio di causalità, ossia con un corrispettivo di misurazione separato dal corrispettivo per l’utilizzazione della rete. A tal fine, i gestori di rete dovranno integrare componenti tariffarie separate per la misurazione nelle tariffe di utilizzazione della rete. Quando i sistemi di misurazione sono utilizzati da clienti finali che si riforniscono da terzi, cioè nell’ambito del mercato della misurazione libero, non ci sono prescrizioni sui prezzi e non vi è alcun controllo dei costi da parte della EnCom. Secondo il capoverso 3 spetta al Consiglio federale stabilire i requisiti relativi alle caratteristiche dei dispositivi di misurazione (ad es. parametri di conversione, sicurezza dei dati) tenendo conto della legislazione federale in materia di metrologia, ossia della legge del 17 giugno 201149 sulla metrologia e delle relative disposizioni d’esecuzione. Possono essere considerate anche eventuali direttive settoriali (ad es. il regolamento SSIGA). Nella definizione di tali requisiti minimi occorre distinguere tra i dispositivi di misurazione tradizionali e quelli comunicanti (art. 3 cpv. 1 lett. o). Per quanto riguarda i dati dei profili di carico rilevati con un sistema di misurazione comunicante (art. 3 cpv. 1 lett. o), non si tratterà – diversamente dal comparto elettrico – di valori rilevati ogni quindici minuti, bensì presumibilmente di dati orari. La sicurezza dei dati deve essere garantita, soprattutto in caso di trasmissione automatizzata (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. o). Da questo punto di vista sarà utile anche la disposizione sulla protezione dalle ciberminacce (art. 15).
Capoverso 4: allo stato attuale della tecnica l’obbligo di utilizzare sistemi di misurazione intelligenti (art. 3 cpv. 1 lett. p) va considerato, alla luce dei costi e dei benefici, soltanto per i centri di consumo più grandi. Tuttavia il Consiglio federale potrebbe anche tenere conto di eventuali esigenze dell’approvvigionamento economico del Paese (soprattutto la fattibilità di un contingentamento o di limitazioni del consumo). Anche sul fronte degli impianti di produzione e stoccaggio un eventuale obbligo potrebbe essere limitato agli impianti di maggiori dimensioni.
Art. 24 Tariffe di misurazione
Il Consiglio federale può stabilire un limite massimo per le tariffe, a condizione che la misurazione sia effettuata dal gestore di rete.
49 RS 941.20