Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine

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Capoversi 3 e 4: nello strutturare in dettaglio la gestione del bilanciamento, il responsabile dell’area di mercato deve incentivare i gruppi di bilancio ad assumere un comportamento il più possibile al servizio del sistema. A tal fine può orientarsi alle prescrizioni emanate in tal senso dall’UE, in particolare al regolamento (UE) 312/201451.

Per quanto riguarda il capoverso 5 lettera a si prevede la seguente disposizione esecutiva: l’energia di regolazione necessaria deve essere acquistata secondo criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori ed economici. Prima del suo impiego il responsabile dell’area di mercato deve utilizzare l’offerta di flessibilità delle riserve di rete nonché dei serbatoi cilindrici e sferici della rete di trasporto sui quali gode di una priorità d’accesso (art. 29 cpv. 3 lett. b e cpv. 4).

Lettera b: a livello di ordinanza verranno sanciti i requisiti dettagliati dei contratti di gruppo di bilancio. È previsto che sarà il responsabile dell’area di mercato a definire un contratto standard uniforme sotto la supervisione di EnCom e previa consultazione delle cerchie interessate. Per l’organizzazione interna del gruppo di bilancio vale la libertà contrattuale, in particolare per i contratti di allacciamento ai gruppi di bilancio, nell’ambito dei quali si possono creare anche sottogruppi di bilancio. A livello di prescrizioni d’esecuzione il Consiglio federale può anche prevedere misure atte a impedire eventuali distorsioni della concorrenza,

Lettera c: per la determinazione del corrispettivo di sbilancio si ipotizza un sistema basato su due prezzi distinti, uno nel caso di superamento e l’altro di mancato raggiungimento delle quantità di gas comunicate, orientato ai prezzi dell’energia di regolazione.

Inoltre saranno disciplinate a livello di ordinanza le modalità di comunicazione dei volumi di gas e di loro attribuzione a un gruppo di bilancio. Devono inoltre essere disciplinate le modalità, la frequenza o il momento in cui deve o può essere effettuata una nomina o rinomina. In tale contesto, inoltre, va chiarita la gestione dei punti di misurazione senza misurazione oraria.

Art. 27 Periodo di bilanciamento e limitazioni infragiornaliere

Il capoverso 1 prescrive il sistema del bilanciamento giornaliero. Al termine di ogni giorno-gas il responsabile dell’area di mercato conteggia i saldi dei gruppi di bilancio e li riazzera. Un giorno-gas dura 24 ore, dalle 6.00 alle 6.00 (MEZ). Dalla differenza tra le quantità di gas comunicate (in gergo tecnico nominate) dal responsabile del gruppo di bilancio per l’immissione e il prelievo e le quantità da attribuire esclusivamente al suo gruppo di bilancio risulta il corrispettivo di sbilancio da pagare.

Capoverso 2: le cosiddette limitazioni infragiornaliere rappresentano un’eccezione al principio del bilanciamento giornaliero. Alleggeriscono il responsabile dell’area di mercato nell’attività di configurazione (prelievo di energia di regolazione o altre forme di flessibilità), per cui esse sono al servizio del sistema.

Capoverso 3: in caso di limitazioni infragiornaliere si è tenuti a versare un corrispettivo infragiornaliero in misura pari agli scostamenti (orari) emersi, cumulati

51 Regolamento (UE) 312/2014