Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine

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presente legge non contiene prescrizioni specifiche. Al momento non esistono in Svizzera impianti di stoccaggio del gas sotterranei di grandi dimensioni. Pur non essendovi prescrizioni specifiche al riguardo, per l’immissione e il prelievo sarebbe dovuto un corrispettivo per l’utilizzazione della rete (art. 3 cpv. 1 lett. j e k in combinato disposto con art. 18 cpv. 1). Di conseguenza sarebbe necessario anche un dispositivo di misurazione (art. 23 cpv. 1).

Capoverso 1: per evitare distorsioni della concorrenza, i gestori dei serbatoi sferici e cilindrici devono decidere se utilizzare il loro impianto sul mercato libero (lett. a) o a supporto dell’esercizio stabile della rete e dell’approntamento di flessibilità per la gestione del bilanciamento (lett. b). Senza questo principio «dell’uno o dell’altro» i fornitori che possiedono un proprio impianto di stoccaggio avrebbero infatti un vantaggio competitivo. Nelle prescrizioni d’esecuzione il Consiglio federale stabilirà la forma e il termine entro il quale il gestore dell’impianto di stoccaggio dovrà fare la propria scelta e se potrà ritornare su questa decisione in un secondo momento.

Se gli impianti di stoccaggio vengono utilizzati sul mercato libero ai sensi del capoverso 1 lettera a, non esistono prescrizioni specifiche che ne regolamentino l’esercizio, a parte il fatto che i medesimi possono essere impiegati esclusivamente sul mercato libero e che gli utenti della rete devono versare il corrispettivo per l’utilizzazione della rete in fase di immissione e di prelievo. In particolare non esiste per legge un regolamento in materia di accessi e tariffe. Il loro utilizzo soggiace alla libertà contrattuale e alla legge sui cartelli. Se l’impianto di stoccaggio è di proprietà di un gestore di rete, come è di norma, esso deve essere scorporato dalle immobilizzazioni regolatorie della rete. Ai fini dell’esercizio di tali serbatoi non sono ammessi né finanziamenti trasversali né l’utilizzo di informazioni sensibili di natura economica provenienti dai settori di attività regolati (art. 6 cpv. 1 e 2).

Capoverso 2: la formulazione del capoverso 1 chiarisce che si tratta di una scelta fra la lettera a e la lettera b. Il capoverso 2 mira esplicitamente a proibire il comportamento di un gestore di un impianto di stoccaggio che, agendo in virtù del capoverso 2, fornisca gas a utenti finali ai sensi del capoverso 1 lettera a.

Capoverso 3: secondo la regola generale del primo periodo, gli impianti di stoccaggio non utilizzati sul mercato libero vanno trattati come parti integranti della rispettiva rete. Ai fini di una migliore comprensione di tale disciplina e dei principi enunciati nei diversi punti del secondo periodo va precisato che, al momento, l’esercizio dei serbatoi sferici e cilindrici esistenti è quasi esclusivamente nelle mani degli stessi gestori di rete.

Lettera a: essendo gli impianti di stoccaggio parte integrante della loro rete, ne consegue che per il loro impiego non è previsto alcun corrispettivo per l’utilizzazione della rete.

Secondo la lettera b, a livello della rete di trasporto il responsabile dell’area di mercato gode di una priorità d’accesso, che può essere necessaria nell’ambito del bilanciamento giornaliero (art. 27 cpv. 1) al fine di garantire sufficiente flessibilità. Nella scelta dell’impianto di stoccaggio su cui esercitare il diritto d’accesso, il responsabile dell’area di mercato si deve basare su criteri oggettivi, in particolare sulle caratteristiche concrete dell’impianto (ad es. regolabilità) e sulle condizioni a livello di topologia di rete (soprattutto posizione e allacciamento alla rete). La necessità