Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine

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Art. 22 Costi del capitale computabili per il trasporto di idrogeno

I gasdotti tradizionali sono adatti al trasporto di idrogeno solo in misura limitata. Gli investimenti necessari per riconvertirli non sono pertanto computabili, in linea generale, come costi di rete, tanto che più che di norma comportano costi elevati (modifica della pressione di esercizio ecc.). Occorre dunque un altro finanziamento. Un addebito dei costi attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete sarebbe irragionevole soprattutto per le economie domestiche, che nella maggior parte dei casi non beneficeranno del futuro idrogenodotto. Secondo il capoverso 1 tali costi possono essere eccezionalmente computati come costi di rete purché non siano particolarmente rilevanti (ad es. investimenti in un sistema di localizzazione delle perdite automatizzato). Il Consiglio federale si occuperà di definire tale soglia di irrilevanza (cpv. 3). In linea di principio, gli investimenti relativi agli impianti che trasportano idrogeno puro non sono computabili come costi di rete. Fanno eccezione gli investimenti in impianti che trasportano idrogeno puro direttamente dagli impianti di produzione o di stoccaggio ai gasdotti contenenti miscele di metano e idrogeno.

Se un impianto di rete è alimentato esclusivamente o almeno prevalentemente a idrogeno, ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4 esso viene escluso dall’ambito d’applicazione materiale della presente legge. In tal caso spetta alla EnCom documentare il valore residuo regolatorio ai sensi del capoverso 2. Anche se a quel punto un impianto di rete di questo tipo non sarà soggetto, almeno temporaneamente, ad alcuna regolamentazione settoriale specifica, si potrà comunque evitare un doppio addebito dei costi.

Sezione 3: Misurazione e processi informativi

Art. 23 Competenze e requisiti per i dispositivi di misurazione

Capoversi 1 e 2: per quanto riguarda le misurazioni, la competenza dei gestori di rete si estende ai contatori del gas dei clienti finali da loro riforniti. Essi hanno inoltre la responsabilità di garantire i dati di misurazione necessari in particolare per i processi di fatturazione. I gestori di rete sono anche responsabili in particolare della misurazione operativa (cfr. commenti all’art. 4 cpv. 2), ad esempio nei punti di interconnessione tra la rete di trasporto e la rete di distribuzione, e della misurazione presso gli impianti di stoccaggio e di produzione.

Per i centri di consumo di clienti riforniti da terzi, i gestori di rete non sono tenuti a dotare i centri di consumo in questione di un sistema di misurazione e a rilevare i dati di misurazione. Spetta ai consumatori finali interessati assicurarsi che un fornitore di loro scelta si occupi della misurazione (cpv. 2). Naturalmente i gestori di rete sono liberi di operare come fornitori anche su questo mercato libero della misurazione.

Va notato che con questa parziale apertura del mercato della misurazione, gli obblighi di comunicazione dei dati e di scambio di informazioni (art. 25) acquistano importanza. Se la misurazione viene affidata a terzi, è essenziale che anche il gestore di rete e il fornitore di gas abbiano accesso ai dati di misurazione registrati. In futuro,