Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 51Fedlex · Rapporto esplicativo
cambi di fornitore o per la fatturazione, ma potrebbe essere estesa anche alle garanzie di origine per i gas rinnovabili. Nel momento in cui il Consiglio federale si avvale della propria competenza, la lettera a garantisce che i costi siano ripartiti tra il settore elettrico e quello del gas in base al principio di causalità, mentre la lettera b conferisce al settore del gas, rappresentato dal responsabile dell’area di mercato, una quota del dieci per cento nella gestione della piattaforma centrale dei dati. Quest’ultima disposizione non si applica in caso di gestione statale. La percentuale di partecipazione (10 %) si basa sul rapporto tra i punti di misurazione totali presenti nel settore elettrico e in quello del gas.
Capoverso 4: al fine di creare, in materia di protezione dei dati, un quadro giuridico uniforme a livello nazionale, in generale il trattamento dei dati personali nell’ambito delle misurazioni e dello scambio di dati e di informazioni è soggetto alla legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD), anche rispetto a imprese di approvvigionamento del gas costituite ai sensi del diritto cantonale o comunale (cfr. in merito art. 2 cpv. 1 LPD). Per dati personali si intendono, nello specifico, i dati di base e di misurazione, a meno che non siano aggregati o anonimizzati. Questo principio relativo all’applicabilità della LPD non vale soltanto per i sistemi di misurazione con telelettura, ma anche per i contatori del gas tradizionali ed è rivolto principalmente ai gestori di rete, nella misura in cui sono loro a essere responsabili delle misurazioni. Nell’ambito dei processi informativi esso potrebbe tuttavia essere rilevante anche per i fornitori, in particolare se vengono comunicati loro dati di base e di misurazione ai fini della fatturazione. Va inoltre sottolineato che non è possibile effettuare una profilazione ai sensi dell’articolo 5 lettera f LPD utilizzando sistemi di misurazione (comunicanti o intelligenti).
Sezione 4: Bilanciamento
Art. 26 Gruppi di bilancio e gestione del bilanciamento
Le disposizioni inerenti al bilanciamento stabiliscono che in un determinato periodo (periodo di bilanciamento) sia immesso e prelevato nel sistema la stessa quantità di gas così da garantire la stabilità di sistema della rete di trasporto. La configurazione dei processi riprende in larga misura quella prevista dal diritto in materia di approvvigionamento elettrico.
In base al capoverso 1 ogni utente della rete deve appartenere a un gruppo di bilancio. In tal modo si garantisce che tutti i punti di immissione e di prelievo da essi utilizzati siano adeguatamente attribuiti. Un gruppo di bilancio viene istituito mediante la stipula di un contratto di gruppo di bilancio tra il responsabile dell’area di mercato e il relativo responsabile del gruppo di bilancio, nel quale vengono disciplinate le modalità del bilanciamento (ad es. comunicazione delle cosiddette tabelle di marcia, imputazione dell’energia di compensazione).
Ai sensi del capoverso 2 spetta al responsabile dell’area di mercato occuparsi della gestione del bilanciamento (art. 3 cpv. 1 lett. m). Nelle reti di gas isolate la competenza sarà definita nelle prescrizioni d’esecuzione relative all’articolo 33 capoverso 4.