Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine

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Anche l’obbligo di informazione del pubblico si configura in modo analogo a quanto sancito nella legislazione sull’approvvigionamento elettrico (cfr. art. 22 cpv. 5 e 6 LAEl). Ciò è esplicitamente stabilito nella lettera h.

Capoverso 4: se, nell’osservare la situazione di approvvigionamento (art. 14 cpv. 1), la EnCom riscontra una grave minaccia alla sua sicurezza, essa propone al Consiglio federale le contromisure opportune. Una disposizione simile è contenuta anche nell’articolo 22 capoverso 4 LAEl.

Art. 35 Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale si configura analogamente a quanto previsto nella legislazione sull’approvvigionamento elettrico (cfr. art. 23 LAEl).

Capitolo 6: Disposizioni varie

Art. 36 Obblighi di pubblicazione

Le informazioni necessarie all’utilizzazione della rete e all’approvvigionamento di gas e che quindi devono essere pubblicate non sono descritte in maniera esaustiva al capoverso 1. In virtù del capoverso 2 il Consiglio federale entrerà maggiormente nel dettaglio. In particolare, appare necessario pubblicare anche le condizioni dei contratti di immissione e di prelievo e dei contratti con i gruppi di bilancio, Occorre inoltre la pubblicazione dei prodotti di capacità offerti e delle capacità di rete. Per quanto riguarda queste ultime, si tratta di dati quantitativi concernenti l’utilizzo dei punti di immissione e di prelievo (capacità tecniche, stipulate e disponibili). Di interesse sono anche le esigenze rispetto alla qualità del gas presupposta (composizione chimico-fisica). Da ultimo il Consiglio federale può anche, salvo interessi commerciali contrastanti, prescrivere la pubblicazione dei piani di sviluppo delle reti (cfr. art. 9d cpv. 4 LAEl).

Art. 37 Obbligo di informazione

Le imprese del settore del gas e il responsabile dell’area di mercato devono mettere a disposizione dell’UFE e della EnCom le informazioni e i dati nonché la documentazione necessaria alle autorità per l’esecuzione della legge o per il suo ulteriore sviluppo. Il segreto d’ufficio e commerciale si basa sugli articoli 162 e 320 numero 1 del Codice penale svizzero.53

Art. 38 Assistenza amministrativa

Capoverso 1: uno scambio di dati tra la EnCom, l’UFE e l’UFAE può avvenire, in particolare, nell’ambito dell’osservazione della situazione di approvvigionamento e delle misure atte a garantirlo, tanto più che ognuno di questi tre Uffici federali possiede determinate competenze in tale ambito (cfr. per la EnCom art. 14 cpv. 1). Di norma le informazioni vengono scambiate in forma aggregata.

53 RS 311.0