Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine
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Art. 44 Disposizioni transitorie sulla valutazione di impianti di rete
esistenti
Gli impianti di rete sono valutati sulla base dei costi iniziali di acquisto e di costruzione (cpv. 1). Per gli impianti di rete di più vecchia data, invece, sono previste due eccezioni (cpv. 2 e 3).
Capoverso 2: per gli impianti di più vecchia data la documentazione necessaria per determinare i costi iniziali di acquisto e costruzione potrebbe non essere più disponibile, se non in forma incompleta. Il primo periodo consente pertanto di effettuare, in via eccezionale, una valutazione sintetica. I principi di questo metodo saranno disciplinati a livello di ordinanza (secondo periodo). Il terzo periodo costituisce la base legale di una prassi che era stata sviluppata in base all’articolo 13 capoverso 4 OAEl (ultimo periodo), secondo la quale la ElCom aveva due alternative nel caso in cui un gestore di rete si fosse avvalso della possibilità di effettuare una valutazione sintetica. Da un lato, se riscontrava un’applicazione errata poteva correggere la valutazione effettuata dal gestore di rete. Dall’altro, aveva la possibilità di ridurre il risultato della valutazione in maniera forfettaria mediante una deduzione percentuale (all’epoca pari al 20 per cento in ambito elettrico), senza effettuare un’analisi approfondita del caso specifico. Il Consiglio federale definisce l’importo massimo o il valore minimo e massimo dell’eventuale deduzione forfettaria.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 II 465) relativa alla suddetta disposizione della OAEl, per quanto riguarda l’interazione tra la riduzione forfettaria e l’effettiva correzione del risultato della valutazione vanno osservati i seguenti principi: poiché è il gestore di rete che, con il metodo sintetico, invoca un’eccezione, a lui spetta l’onere della prova. Se la EnCom si avvale della deduzione forfettaria, quest’ultima è applicabile fintanto che il gestore di rete non dimostri che, nel caso di specie, essa comporta una sottovalutazione. La EnCom, tuttavia, non può applicare la deduzione forfettaria qualora sia già stata apportata concretamente una correzione al risultato della valutazione.
Capoverso 3: se prima del 14 febbraio 2020 il gestore aveva già completamente ammortizzato un determinato impianto di rete o quest’ultimo non risultava neppure registrato negli attivi dell’ultimo conto annuale (bilancio), esso verrà iscritto nella contabilità finanziaria. In linea di principio, l’impianto di rete in questione non verrà preso in considerazione nel calcolo dei costi di capitale computabili, anche qualora la documentazione con cui determinare i costi iniziali di acquisto e costruzione fosse disponibile o fossero soddisfatti i presupposti per una valutazione sintetica. Questa regola si basa sull’ipotesi che i relativi costi siano già completamente coperti dal corrispettivo per l’utilizzazione della rete incassato. Se così non fosse, ad esempio perché ha rinunciato agli introiti o perché, in quanto azienda comunale o cittadina, ha ricevuto sussidi dall’ente pubblico a titolo di compensazione dei minori introiti, il gestore di rete può dimostrarlo al fine di evitare questa conseguenza giuridica. In tal caso, i requisiti inerenti alla produzione delle prove si limitano alla presentazione di valori verosimili. La data di riferimento (14 febbraio 2020) corrisponde al termine della prima consultazione sul presente progetto in cui questa disposizione era già stata inclusa.