Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine

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Art. 40 Verifica dell’affidabilità

Questa disposizione è formulata in maniera analoga all’articolo 20b LAEl.

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 41

Il capoverso 1 elenca le azioni od omissioni punibili. In caso di infrazione per negligenza la pena è una multa fino a 20 000 franchi (cpv. 2). In linea di principio è punibile la persona fisica che ha commesso il reato; se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 7 DPA può essere condannata al suo pagamento la persona giuridica in vece della persona fisica punibile (cpv. 4).

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 42 Disposizioni d’esecuzione

Questa disposizione disciplina l’emanazione delle disposizioni d’esecuzione.

Il capoverso 1 stabilisce che il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione della legge. Poiché la legge regolamenta solo i principi più importanti, anche le disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza devono essere brevi.

Le organizzazioni interessate, segnatamente i gestori di rete, i terzi quali utenti della rete, il responsabile dell’area di mercato e i rappresentanti dei consumatori finali, sono tenuti a pubblicare le direttive tecniche e amministrative necessarie per l’esecuzione (cpv. 2). Tuttavia le autorità federali rimangono responsabili dell’esecuzione anche se vengono coinvolte organizzazioni private; la competenza in materia di vigilanza non può essere trasferita a terzi. Se le organizzazioni interessate non adempiono ai loro obblighi o lo fanno in modo inadeguato, le autorità federali devono intervenire. Se entro un termine ragionevole non sono state pubblicate direttive o se queste ultime non sono adeguate, il Consiglio federale può delegare all’UFE l’emanazione di norme tecniche e amministrative. A tale riguardo deve prima consultare le organizzazioni interessate. Con il capoverso 3 viene creata una base formale e legale per la delega di poteri all’Ufficio federale (art. 48 cpv. 2 LOGA56).

Art. 43 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è illustrata al paragrafo 4.2.

56 RS 172.010