Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 58Fedlex · Rapporto esplicativo
Il responsabile dell’area di mercato è responsabile della gestione uniforme delle capacità della rete di trasporto (lett. a). Ciò comprende in particolare l’utilizzo dei punti di interconnessione con la rete di distribuzione (n. 1), lo svolgimento di aste ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 (n. 2) e la gestione delle congestioni (n. 3). Inoltre, ai sensi delle lettere b e c, definisce le tariffe per l’utilizzazione della rete di trasporto e riscuote il corrispettivo per l’utilizzazione della rete (art. 18 e 19 cpv. 2). Il responsabile dell’area di mercato effettua la gestione del bilanciamento (lett. d). Con la piattaforma commerciale (elettronica) di cui alla lettera e si intende il punto di scambio virtuale, che ha il compito di garantire scambi quanto più liquidi possibile all’interno dell’area di mercato svizzera. Per incentivare una partecipazione quanto più attiva possibile, l’articolo 28 capoverso 3 prevede che il corrispettivo per l’utilizzo di questa piattaforma non venga fissato in base al principio della copertura dei costi; i costi rimanenti devono essere coperti dagli introiti derivanti dalla gestione delle capacità della rete di trasporto. Infine, il responsabile dell’area di mercato si adopera per collaborare con i gestori della rete di trasporto esteri e rappresentare gli interessi della Svizzera nei rispettivi organi (lett. f) e riferisce annualmente alla EnCom in merito all’adempimento dei suoi compiti (lett. g).
Il capoverso 2 riguarda l’indipendenza del responsabile dell’area di mercato, che deve limitarsi all’esercizio dei propri compiti di legge. In particolare non può svolgere attività sul mercato dell’energia (produzione, commercio e vendita di gas) né detenere partecipazioni in imprese operanti in tali ambiti.
Capoverso 3: per quanto concerne le norme internazionali, è particolarmente auspicabile che le capacità della rete di trasporto siano gestite il più possibile in conformità delle prescrizioni del diritto UE (in particolare dei codici di rete della Commissione europea).
Secondo il capoverso 4 il Consiglio federale può delegare i compiti del responsabile dell’area di mercato all’interno dei comprensori isolati (art. 3 cpv. 1 lett. i) a un altro attore, purché sia garantita una sufficiente disgiunzione. Nello specifico, si tratta soprattutto della gestione delle reti di trasporto in Ticino. Qualora il Consiglio federale non si avvalga di tale possibilità, sarebbe anche ipotizzabile accorpare virtualmente il Ticino all’area di mercato Svizzera, sul modello di varie normative estere.
Secondo il capoverso 5 il Consiglio federale ha la competenza di emanare disposizioni d’esecuzione nei settori indicati nelle lettere a e b. Per consentire agli utenti della rete, nell’ambito del modello a due contratti, il trasporto di gas nell’intera area di mercato, i gestori di rete devono stipulare contratti di interconnessione reciproci. Di particolare rilevanza sono i contratti aventi per oggetto il passaggio dalla rete di trasporto alla rete di distribuzione. A seguito del modello a due contratti, i gestori delle reti di distribuzione (e non gli utenti della rete) devono prenotare le necessarie capacità di questi punti di interconnessione e rimunerarle in base alle tariffe per l’utilizzazione della rete stabilite dal responsabile dell’area di mercato (art. 33 cpv. 1 lett. b). A questo riguardo il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione.
La lettera b contiene una base giuridica per la definizione di prescrizioni relative alla gestione delle congestioni sulla rete di trasporto. Nel definire questi strumenti, il Consiglio federale può ispirarsi al diritto dell’UE. Per ragioni di proporzionalità,