Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine

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Grazie alla regolamentazione dell’uso del gasdotto di transito, la Svizzera può allineare le proprie disposizioni a quelle dell’UE. Con la LAGas i gasdotti sono soggetti a una regolamentazione delle tariffe basata sui costi. Il nuovo scenario creatosi in seguito all’aggressione militare russa in Ucraina accentua l’importanza di una tale regolamentazione dei transiti, anche considerata la dipendenza della Svizzera dalle importazioni di gas. L’articolo 13 del regolamento UE sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas6 stabilisce che, in caso di carenza di approvvigionamento, gli Stati membri dell’UE si aiutino vicendevolmente – a condizione che le loro reti siano connesse direttamente o tramite un Paese terzo – nell’ambito di opportuni accordi di solidarietà. L’allineamento della legislazione svizzera al quadro giuridico europeo attraverso la LAGas pare quanto mai opportuno in tale contesto.

1.1.2. Creare certezza giuridica e garantire un approvvigionamento di gas economico

Come per le reti elettriche o ferroviarie, anche per i gestori della rete del gas esiste un monopolio naturale. Per tale motivo, con l’apertura del mercato delle telecomunicazioni e la parziale liberalizzazione del settore elettrico si è provveduto a regolamentare l’accesso alla rete e l’organizzazione del mercato con una legge speciale. La regolamentazione di un monopolio naturale consente infatti di semplificare il processo di accesso alle infrastrutture e di limitare le tariffe per il loro utilizzo.

Il primo aspetto della regolamentazione di un monopolio naturale riguarda la configurazione delle tariffe per l’attività monopolistica, in questo caso per l’esercizio della rete (v. allegato A.1 per una panoramica dei presupposti necessari per la creazione di un regime di concorrenza sul mercato del gas dal punto di vista dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico OCSE). Per l’utilizzo della loro infrastruttura, infatti, i gestori di rete hanno la facoltà di incassare rendite di monopolio. Il presente progetto affronta questo punto introducendo una cosiddetta regolazione «cost plus»: le tariffe si basano sui costi di rete e includono un margine fisso. Stimare in maniera realistica il valore degli impianti di rete è di fondamentale importanza in questo contesto. È importante il pagamento di tariffe di rete che riflettano i costi, tanto più che i costi di riscaldamento rappresentano una parte significativa delle economie domestiche.

Il secondo aspetto della regolamentazione di un monopolio naturale è l’accesso alla rete. Anche se nelle fasi di acquisto, compravendita o distribuzione del gas si può avere, in linea di principio, un regime di concorrenza, questo non avviene se l’accesso alla rete è limitato per il fatto che i fornitori non possono trasportare il gas ai loro clienti. Con decisione del giugno 2020, la Commissione della concorrenza

6 Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1.