Progetto

Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 11 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

2. Una Parte può richiedere per iscritto all’altra Parte di consultarsi sull’interpretazione o applicazione del presente Accordo. La Parte interpellata vi risponde entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Le consultazioni hanno luogo in seno alla Commissione mista.

3. Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni. Se la Parte interpellata non vi risponde entro dieci giorni o non avvia consultazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la Parte richiedente può chiedere l’istituzione di un collegio arbitrale.

4. Se attraverso le consultazioni la questione emersa non è risolta entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, la Parte richiedente può chiedere l’istituzione di un collegio arbitrale mediante richiesta scritta all’altra Parte.

5. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, nominati conformemente alle Regole della Corte permanente di arbitrato del 2012 (Regole di arbitrato CPA 2012), mutatis mutandis. La data di istituzione del collegio arbitrale coincide con quella della nomina del suo presidente.

6. Salvo altrimenti convenuto dalle Parti in causa, le procedure del collegio sono disciplinate dalle Regole di arbitrato CPA 2012, mutatis mutandis.

7. Le procedure si svolgono in inglese. Le udienze del collegio arbitrale hanno luogo a Ginevra.

8. La sentenza del collegio arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti in causa.

Articolo 19 Modifiche

Le modifiche del presente Accordo sono effettuate per iscritto. Salvo altrimenti convenuto, entrano in vigore alla data di ricevimento dell’ultima notifica scritta con cui una Parte informa l’altra Parte, per via diplomatica, del completamento delle procedure interne di ratifica richieste per l’entrata in vigore delle modifiche.

Articolo 20 Durata e denuncia

1. Il presente Accordo è valido fino al 31 dicembre 2036, sempre che non venga denunciato da una delle Parti in conformità con i paragrafi 2 o 3.

2. Ogni Parte può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all’altra Parte. La denuncia ha effetto tre mesi dopo la data in cui l’altra Parte riceve la notifica.

3. In caso di violazione grave o ripetuta del presente Accordo, in particolare degli articoli 3 e 17, ogni Parte ha il diritto di denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta. La denuncia ha effetto alla data in cui l’altra Parte riceve la notifica.

Articolo 21