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Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 11 pagine

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cordo, in quanto appalto rientrante nell’allegato 5 capoverso 1 lettera d della legge federale sugli appalti pubblici3 (LAPub). L’articolo 6 capoverso 2 LAPub non è applicabile. Sono ammessi a presentare un’offerta unicamente gli offerenti svizzeri.

2. Le autorità riceventi possono partecipare alla valutazione delle offerte presentate. Nel processo di selezione i seguenti elementi sono presi in debita considerazione:

a. l’impatto del progetto sul processo di ripresa e ricostruzione dell’Ucraina;

b. il contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile, la capacità di mitigazione dei cambiamenti climatici e la transizione verde, nonché l’uso sostenibile ed efficiente dell’energia e delle risorse disponibili in loco;

c. l’impatto positivo del progetto sullo sviluppo economico e sociale, in particolare in termini di mantenimento o creazione di posti di lavoro in Ucraina o di formazione professionale; e

d. se l’azienda partecipante all’appalto stia impiegando o si sia adoperata per impiegare persone provenienti dall’Ucraina in possesso di uno status di protezione temporanea o di un altro status giuridico in Svizzera.

Articolo 6 Ammissibilità delle aziende svizzere

Affinché un’offerta di un’azienda svizzera sia presa in considerazione ai fini di un finanziamento ad opera della Parte svizzera in virtù del presente Accordo, l’azienda svizzera che presenta l’offerta deve:

a. avere sede in Svizzera ed essere iscritta nel registro di commercio;

b. offrire beni o servizi in grado di soddisfare le esigenze di ricostruzione dell’Ucraina;

c. offrire beni e servizi di origine svizzera o, se non di origine svizzera, con un valore aggiunto svizzero di almeno il 20 per cento, secondo l’articolo 3 dell’ordinanza concernente l’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni4;

d. indicare le aziende o i partner locali in Ucraina con cui intende collaborare ai fini dell’esecuzione del contratto;

e. garantire che la consegna dei beni o che la prestazione dei servizi in questione siano conformi alla legislazione svizzera in materia di controllo delle esportazioni e di sanzioni. Secondo l’allegato 2 dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego5, la vendita, la consegna, l’esportazione, il transito e il trasporto di beni verso l’Ucraina, o per l’uso in Ucraina, sono vietati se i beni sono destinati in tutto o in parte a scopi militari o a destinatari finali militari; e

3 RS 172.056.1

4 RS 946.101

5 RS 946.231.176.72