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Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 11 pagine
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f. garantire il rispetto delle disposizioni svizzere in materia di anticorruzione, in particolare degli articoli 322ter–322deciese del capoverso 2 dell’articolo 102 del Codice penale svizzero6.
Articolo 7 Contratti tra autorità riceventi e aziende svizzere
1. Con l’azienda svizzera selezionata a norma dell’articolo 5 le autorità riceventi stipulano un contratto separato basato sul modello di contratto elaborato dalla Commissione mista di cui all’articolo 11 del presente Accordo e contenente le condizioni e modalità d’acquisto di beni o servizi.
2. Il modello di contratto della Commissione mista comprende in particolare disposizioni sugli obblighi previsti dalle ordinanze di cui all’articolo 3 paragrafo 6, sul consenso al trattamento dei dati personali di cui all’articolo 14, sul diritto di essere informati e di effettuare controlli di cui all’articolo 15 nonché sulla prevenzione e la lotta contro la corruzione di cui all’articolo 17.
3. Dopo la firma di un contratto, la Parte ucraina ne trasmette una copia alla Parte svizzera attraverso gli organi di contatto di cui all’articolo 12.
4. La Parte ucraina sorveglia l’attuazione dei progetti previsti nei contratti in conformità con la propria legislazione attraverso le sue autorità competenti (di seguito «autorità di sorveglianza») .
Articolo 8 Modalità di pagamento
1. Nell’ambito dell’attuazione dei contratti tra le autorità riceventi e le aziende svizzere, le autorità riceventi presentano alla Parte svizzera le fatture emesse dalle aziende svizzere.
2. Dopo l’adempimento del paragrafo 1 e la verifica delle fatture ad opera della Parte svizzera, quest’ultima salda le fatture dell’azienda svizzera interessata.
Articolo 9 Supporto all’implementazione
La Parte svizzera o una terza parte da essa incaricata può fornire supporto all’attuazione del presente Accordo, in particolare degli articoli 4, 5, 7 e 8.
Articolo 10 Monitoraggio, valutazione e audit
1. La Parte svizzera o una terza parte da essa incaricata sorveglia l’impatto che i beni e servizi forniti nell’ambito del presente Accordo hanno sullo sviluppo dell’Ucraina. La