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Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 11 pagine
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Articolo 12 Organi di contatto
1. Ogni Parte designa un apposito organo di contatto di livello sovraordinato per facilitare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione relativa al presente Accordo nonché altri organi di contatto se richiesto dal presente Accordo.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ogni Parte notifica all’altra Parte gli organi di contatto designati per iscritto.
3. Ogni Parte notifica prontamente all’altra Parte le eventuali modifiche di tali organi di contatto.
Articolo 13 Confidenzialità
1. Le Parti trattano in modo confidenziale tutte le circostanze e informazioni che non sono né pubblicamente note né generalmente accessibili e di cui sono venute a conoscenza in adempimento del presente Accordo.
2. La divulgazione di informazioni confidenziali da parte di una Parte non costituisce una violazione dell’obbligo di confidenzialità se avviene in adempimento dalla legislazione nazionale o all’interno della pubblica amministrazione.
3. Le informazioni confidenziali possono essere comunicate a terzi solo previo consenso scritto della Parte che le ha originariamente fornite.
4. Il presente articolo continuerà ad essere vincolante tra le Parti anche dopo la scadenza del presente Accordo.
Articolo 14 Trattamento dei dati
Le unità amministrative competenti svizzere e ucraine possono trattare i dati relativi a persone fisiche o giuridiche connessi all’attuazione del presente Accordo, in particolare per quanto riguarda i contratti stipulati nell’ambito del presente Accordo, quali cognome, nome/i, data di nascita, luogo di origine, nazionalità, numero di passaporto o numero AVS.
Articolo 15 Diritto di ispezione da parte del Controllo federale delle finanze
1. Il Controllo federale delle finanze (CDF) o terzi da esso incaricati hanno in qualsiasi momento il diritto di essere informati e di effettuare controlli, tra cui anche ispezioni in loco, relativamente a qualsiasi aspetto connesso al presente Accordo.
2. Tramite le autorità di sorveglianza la Parte ucraina provvede a rendere disponibili tutti i documenti relativi al presente Accordo o da esso derivanti e a consentire al CDF di accedervi nell’esercizio delle sue funzioni relative all’attuazione del presente Accordo.