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Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 11 pagine

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b. il buongoverno, la trasparenza e la responsabilità dell’Esecutivo ucraino nei confronti dei suoi cittadini.

4. In collaborazione con le aziende svizzere selezionate per un progetto ai sensi dell’articolo 5, la Parte ucraina garantisce che le proprie autorità competenti forniscano, nell’ambito delle loro competenze, tutto il supporto necessario per facilitare l’esecuzione dei contratti stipulati da tali aziende in virtù del presente Accordo. Tale supporto comprende il rilascio dei permessi, delle licenze e delle altre autorizzazioni formali necessarie per l’adempimento degli obblighi contrattuali.

5. La Parte ucraina, in quanto responsabile del coordinamento, provvede all’attuazione dei progetti e fornisce alla Parte svizzera tutte le informazioni necessarie.

6. Le misure sanzionatorie svizzere definite nell’ordinanza del 4 marzo 20221 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina e nell’ordinanza del 16 marzo 20222 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia devono essere osservate rigorosamente.

Articolo 4 Elenco di beni e servizi che devono essere forniti dalle aziende svizzere

1. La Parte ucraina individua le proprie esigenze di ricostruzione e ne stabilisce l’ordine di priorità ai fini del presente Accordo. La Parte svizzera collabora con la Parte ucraina per stabilire in che modo tali esigenze possano essere soddisfatte dalle aziende svizzere.

2. La Parte ucraina fornisce alla Parte svizzera un elenco di beni e servizi nei settori di cui all’articolo 2 che potrebbero soddisfare le esigenze individuate secondo il paragrafo 1. La Parte svizzera esamina l’elenco, in particolare alla luce dei criteri di cui all’articolo 6, e ne informa le associazioni di categoria svizzere competenti affinché possano trasmettere queste informazioni alle imprese svizzere.

3. In considerazione dell’elenco di cui al paragrafo 2, le Parti svizzera e ucraina definiscono i beni e i servizi forniti da aziende svizzere che devono essere finanziati in virtù del presente Accordo.

4. Le autorità statali ucraine o le imprese pubbliche o gli altri enti pubblici che beneficiano dell’assistenza, in particolare le autorità esecutive e gli organi esecutivi degli organismi rappresentativi di autogoverno locale (di seguito «autorità riceventi») forniscono le specifiche tecniche dei beni e servizi di cui al paragrafo 3.

Articolo 5 Meccanismo di selezione

1. La procedura di appalto pubblico è condotta dalla Svizzera in conformità con la propria legislazione in materia di appalti pubblici, fatte salve le disposizioni del presente Ac-

1 RS 946.231.176.72

2 RS 946.231.116.9