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Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 11 pagine

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RIAFFERMANDO il loro impegno per lo sviluppo socio-economico e per il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, compresi i principi sanciti dalle pertinenti convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) di cui sono firmatarie;

HANNO DECISO di concludere il presente accordo:

Articolo 1 Obiettivo

L’obiettivo del presente Accordo è sostenere l’Ucraina nel suo processo di ricostruzione, in particolare contribuendo al funzionamento dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alla stabilizzazione e allo sviluppo dell’economia ucraina.

Articolo 2 Portata e campo d’applicazione

1. La Parte svizzera sostiene la ricostruzione dell’Ucraina attraverso un’assistenza tecnica e finanziaria non rimborsabile (di seguito denominata «assistenza») per l’acquisto di beni e servizi da aziende svizzere destinati a progetti di ricostruzione (di seguito denominati «progetto» o «progetti») come stabilito dal presente Accordo, in particolare per rafforzare i servizi pubblici nei settori dell’energia, dei trasporti e della mobilità, dei macchinari per processi manifatturieri e produttivi, dell’edilizia, dell’acqua nonché dei servizi di pronto soccorso e protezione dalle catastrofi o in altri settori, in linea con le esigenze e le priorità dell’Ucraina.

2. L’assistenza fornita dalla Parte svizzera in virtù del presente Accordo rientra nel credito d’impegno della Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Questo credito è soggetto all’approvazione del preventivo annuale da parte del Parlamento svizzero. L’importo dell’assistenza finanziaria è comunicato alla Parte ucraina all’inizio di ogni esercizio attraverso gli organi di contatto di cui all’articolo 12.

Articolo 3 Obblighi

1. L’importazione di beni forniti da aziende svizzere nel territorio doganale dell’Ucraina in virtù del presente Accordo è esentata da imposte e dazi doganali, nonché da tutti gli altri pagamenti obbligatori riscossi in Ucraina in conformità con la legislazione ucraina.

2. I beni e servizi forniti da aziende svizzere nel territorio doganale dell’Ucraina in virtù del presente Accordo sono esentati dall’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché da tutte le altre imposte, tasse e pagamenti obbligatori riscossi in Ucraina in conformità con la legislazione ucraina.

3. La Parte ucraina garantisce:

a. il costante rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto, della democrazia e delle libertà fondamentali in Ucraina; e