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Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 11 pagine

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Parte svizzera o una terza parte da essa incaricata può condurre valutazioni e audit relativi all’attuazione del presente Accordo.

2. La Parte ucraina collabora pienamente con la Parte svizzera o con la terza parte da essa incaricata e garantisce in particolare che tutti i documenti necessari per svolgere il suo compito siano disponibili, compresi i contratti stipulati con le aziende svizzere.

Articolo 11 Commissione mista

1. Le Parti istituiscono una Commissione mista composta da rappresentanti di ciascuna Parte.

2. La Commissione mista:

a. garantisce il corretto funzionamento e l’effettiva attuazione del presente Accordo;

b. prende in considerazione ulteriori miglioramenti del presente Accordo;

c. si adopera per risolvere eventuali controversie che possono sorgere in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo;

d. esamina qualsiasi altra questione che potrebbe incidere sul funzionamento del presente Accordo;

e. elabora un modello di contratto tra le autorità riceventi e le aziende svizzere; e

f. si dota di un regolamento interno in occasione della sua prima riunione.

3. La Commissione mista può prendere decisioni in merito all’attuazione del presente Accordo. Una decisione entra in vigore alla data di ricevimento dell’ultima notifica con cui una Parte notifica all’altra l’adempimento dei propri requisiti interni, salvo altrimenti convenuto. Su altre questioni la commissione può formulare raccomandazioni.

4. La Commissione mista può esaminare e raccomandare alle Parti eventuali modifiche del presente Accordo.

5. La Commissione mista si riunisce entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo e successivamente, di norma, ogni 12 mesi, salvo altrimenti convenuto dalle Parti. Una Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta all’altra Parte, la convocazione di una sessione straordinaria della Commissione mista.

6. Le riunioni della Commissione mista sono presiedute a turno da ciascuna Parte, salvo altrimenti convenuto dalle Parti. Si svolgono in un formato che consente la partecipazione virtuale.