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Consultazione 2025/74: Approvazione dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei ministri dell’Ucraina sulla cooperazione nel processo di ricostruzione dell’Ucraina · 11 pagine

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Articolo 16 Sviluppo sostenibile, diritti umani e lavoro

1. Le Parti ribadiscono gli impegni assunti in virtù degli accordi internazionali di cui sono parte e l’adesione ai principi sanciti dagli strumenti internazionali pertinenti per contribuire all’obiettivo dello sviluppo sostenibile e per garantire che tale obiettivo sia integrato e trovi espressione nelle relazioni tra le Parti nell’ambito del presente Accordo. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell’ambiente sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto dello sviluppo sostenibile. Sottolineano i vantaggi di una cooperazione sulle questioni ambientali e occupazionali relative al commercio come parte di un approccio globale agli scambi e allo sviluppo sostenibile.

2. Le Parti ribadiscono in particolare i loro impegni derivanti:

a. dagli accordi ambientali multilaterali a cui hanno aderito, come la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) conclusa a New York il 9 maggio 1992 e l’Accordo di Parigi concluso a Parigi il 12 dicembre 2015;

b. dagli strumenti internazionali sui diritti umani a cui hanno aderito, come lo Statuto delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti umani; e

c. dalla loro adesione all’OIL e alla Dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e i suoi seguiti, adottata all’86ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro nel 1998.

Articolo 17 Prevenzione e lotta contro la corruzione

1. Consapevoli del fatto che la corruzione pregiudica il buon governo e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo e che mette a rischio una concorrenza leale e aperta fondata sui prezzi e la qualità, le Parti uniscono gli sforzi per combatterla.

2. Qualsiasi proposta, dono, pagamento, remunerazione o beneficio di qualsiasi tipo, offerto o accettato da chiunque, direttamente o indirettamente, al fine di trarre vantaggio dal presente Accordo, è considerato un atto illecito o una pratica di corruzione.

3. Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che non si verifichino pratiche di corruzione durante il processo di selezione o realizzazione dei progetti. Si informano a vicenda non appena vengono a conoscenza di informazioni che danno adito a sospetti e adottano le misure necessarie per porre rimedio alla situazione il prima possibile e in modo reciprocamente soddisfacente.

Articolo 18 Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano in qualsiasi momento a interpretare e applicare il presente Accordo in modo concorde e si adoperano, attraverso la cooperazione e le consultazioni, per risolvere in modo reciprocamente soddisfacente qualsiasi questione emersa in relazione al presente articolo.