Progetto posto in consultazione OPre

Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 14 pagine

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Ordinanza sulle prestazioni «%ASFF_YYYY_ID»

6L’UFSP stabilisce nella decisione di restituzione l’ammontare delle eccedenze o delle minori cifre d’affari e il termine entro cui queste vanno compensate. Un’eventuale ripartizione delle restituzioni tra l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l’assicurazione per l’invalidità avviene in base alla relativa cifra d’affari rispetto alla cifra d’affari complessiva del medicamento.

Art. 37g Ripartizione del fondo per le restituzioni

1Dopo aver dedotto le spese amministrative, l’istituzione comune ripartisce i mezzi del fondo per le restituzioni agli assicuratori-malattie e ai Cantoni.

2L’istituzione comune garantisce che la ridistribuzione dei mezzi di questo fondo avvenga in modo proporzionale ai costi sostenuti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso gli assicuratori e i Cantoni interessati. Se tale ripartizione non è possibile, l’istituzione comune tiene conto della ripartizione in base al numero di assicurati per assicuratore e per Cantone.

3Le spese amministrative del fondo per le restituzioni sono costituite dai costi effettivi sostenuti per la sua amministrazione. L’istituzione comune redige ogni anno un rapporto dettagliato per l’UFSP, nel quale sono riportati i vari costi sostenuti. Questi ultimi non devono superare 0,3 milioni di franchi all’anno.

Art. 38 cpv. 1bis, 2bis e 5

1bis

Per un medicamento per il quale è prevista una restituzione diretta all’assicuratore sul prezzo di fabbrica per la consegna, il supplemento attinente al prezzo di cui al capoverso 1 ammonta a:

a. 40 franchi, se il prezzo economico da cui è stata dedotta la restituzione è inferiore a 1999.99 franchi;

b. 210 franchi, se il prezzo economico da cui è stata dedotta la restituzione è compreso tra 2000 franchi e 4720.99 franchi;

c. 0 franchi, se il prezzo economico da cui è stata dedotta la restituzione è superiore a 4721 franchi.

2bis

Per un medicamento per il quale è prevista una restituzione diretta all’assicuratore sul prezzo di fabbrica per la consegna, il supplemento per confezione secondo il capoverso 2 ammonta a:

a. 9 franchi, se il prezzo economico da cui è stata dedotta la restituzione non supera 7.99 franchi;

b. 16 franchi, se il prezzo economico da cui è stata dedotta la restituzione è compreso tra 8 franchi e 4720.99 franchi;

c. 300 franchi, se il prezzo economico da cui è stata dedotta la restituzione è superiore a 4721 franchi.