Progetto posto in consultazione OPre

Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 14 pagine

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Ordinanza sulle prestazioni «%ASFF_YYYY_ID»

5Sono considerati costi terapeutici molto bassi secondo l’articolo 71a capoverso 5 OAMal:

a. i costi terapeutici annuali fino a 730 franchi;

b. i costi terapeutici giornalieri fino a 2 franchi.

6 Nel caso di un medicamento dell’elenco delle specialità che non rientra nella limitazione i cui costi sono assunti per un massimo di cinque anni secondo l’articolo 71d capoverso 7 OAMal per la stessa indicazione, è determinante l’ultimo prezzo rimunerato dell’elenco provvisorio (art. 52d cpv. 1 LAMal; art. 14sexiesLAI), purché sia inferiore a quello del medicamento una volta applicati gli sconti di prezzo di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 38g Sconto di prezzo su medicamenti omologati da Swissmedic non

ammessi nell’elenco delle specialità nell’ambito dell’articolo 71a capoverso 1 lettere a e c OAMal

1 Nel caso di un medicamento omologato da Swissmedic non ammesso nell’elenco delle specialità, i cui costi sono assunti in virtù dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera a o c OAMal, al prezzo di fabbrica per la consegna determinato sulla base del confronto con i prezzi praticati all’estero di cui all’articolo 65bquaterOAMal deve essere applicato uno sconto di prezzo del 30 per cento.

2Dagli sconti di prezzo di cui al capoverso 1 sono esclusi i generici e i medicamenti biosimilari i cui prezzi, al netto degli sconti, sarebbero inferiori al prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale o del preparato di riferimento corrispondente.

3Sono considerati costi terapeutici molto bassi secondo l’articolo 71b capoverso 3 OAMal:

a. i costi terapeutici annuali fino a 730 franchi;

b. i costi terapeutici giornalieri fino a 2 franchi.

4Nel caso di un medicamento omologato da Swissmedic non ammesso nell’elenco delle specialità i cui costi sono assunti per un massimo di cinque anni secondo l’articolo 71d capoverso 7 OAMal per la stessa indicazione, è determinante l’ultimo prezzo rimunerato dell’elenco provvisorio (art. 52d cpv. 1 LAMal; art. 14sexiesLAI), purché sia inferiore a quello del medicamento una volta applicati gli sconti di prezzo di cui al capoverso 1.

II

Disposizioni transitorie della modifica del (data)

1 Le disposizioni della modifica del (data) si applicano anche alle procedure pendenti presso l’UFSP al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.