Progetto posto in consultazione OPre

Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 14 pagine

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Ordinanza sulle prestazioni «%ASFF_YYYY_ID»

d. ripercussioni sulla qualità della vita.

3L’UFSP può valutare l’entità del beneficio supplementare sulla base dei seguenti criteri aggiuntivi:

a. entità del fabbisogno medico;

b. semplicità d’uso del medicamento;

c. ripercussioni sull’applicazione di altre terapie.

4Per la valutazione dell’evidenza l’UFSP può tenere conto dei seguenti criteri:

a. qualità dell’evidenza;

b. trasferibilità dei risultati degli studi alla Svizzera.

Art. 33

Abrogato

Art. 34cbisCompensazione versata all’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie e all’assicurazione per l’invalidità in caso di volumi ingenti sul mercato: base di dati

Fungono da base di dati i dati aggregati dell’istituzione comune di cui all’articolo 18 della legge nonché quelli del Fondo di compensazione AI di cui all’articolo 79 LAI3. Se questi non riescono a rappresentare la cifra d’affari rilevante per ciascuna indicazione, il titolare dell’omologazione deve esporre i dati corrispondenti in modo plausibile. Questi ultimi devono essere autenticati da un ufficio di revisione esterno. Se necessario, l’UFSP può prendere in considerazione altre fonti di dati, in particolare i dati degli assicuratori, dei fornitori di prestazioni o dei grossisti.

Art. 34cterAmmontare delle restituzioni percentuali

La restituzione ammonta per una cifra d’affari:

a. tra 15 e 20 milioni di franchi al 15 per cento della cifra d’affari;

b. tra 20 e 25 milioni di franchi al 17 per cento della cifra d’affari;

c. tra 25 e 30 milioni di franchi al 19 per cento della cifra d’affari;

d. tra 30 e 35 milioni di franchi al 21 per cento della cifra d’affari;

e. tra 35 e 40 milioni di franchi al 23 per cento della cifra d’affari;

f. tra 40 e 45 milioni di franchi al 25 per cento della cifra d’affari;

g. tra 45 e 50 milioni di franchi al 27 per cento della cifra d’affari;

h. tra 50 e 55 milioni di franchi al 29 per cento della cifra d’affari;

i. tra 55 e 60 milioni di franchi al 31 per cento della cifra d’affari;

3 RS 831.20