Progetto posto in consultazione OPre
Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 14 pagine
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Ordinanza sulle prestazioni «%ASFF_YYYY_ID»
5 La determinazione della parte propria alla distribuzione di cui al capoverso 4 avviene nell’ambito del riesame triennale delle condizioni di ammissione, dopo il riesame in seguito alla scadenza del brevetto del preparato originale o di riferimento oppure dopo l’ammissione del primo generico o del primo medicamento biosimilare nell’elenco delle specialità.
Art. 38d cpv. 7
7 Nel caso di un medicamento dell’elenco delle specialità che non rientra nella limitazione i cui costi sono assunti per un massimo di cinque anni secondo l’articolo 71d capoverso 7 OAMal per la stessa indicazione, è determinante l’ultimo prezzo rimunerato dell’elenco provvisorio (art. 52d cpv. 1 LAMal; art. 14sexiesLAI), purché sia inferiore a quello del medicamento una volta applicati gli sconti di prezzo di cui ai capoversi 1 e 2.
Art. 38e cpv. 5
5 Nel caso di un medicamento omologato da Swissmedic non ammesso nell’elenco delle specialità i cui costi sono assunti per un massimo di cinque anni secondo l’articolo 71d capoverso 7 OAMal per la stessa indicazione, è determinante l’ultimo prezzo rimunerato dell’elenco provvisorio (art. 52d cpv. 1 LAMal; art. 14sexiesLAI), purché sia inferiore a quello del medicamento una volta applicati gli sconti di prezzo di cui al capoverso 1.
Art. 38f Sconto di prezzo su medicamenti ammessi nell’elenco delle specialità
che non rientrano nell’informazione professionale approvata o nella limitazione nell’ambito dell’articolo 71a capoverso 1 lettere a e c OAMal
1 Nel caso di un medicamento ammesso nell’elenco delle specialità che non rientra nell’informazione professionale approvata o nella limitazione, i cui costi sono assunti in virtù dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera a o c OAMal, al prezzo di fabbrica per la consegna figurante nell’elenco delle specialità deve essere applicato uno sconto di prezzo del 30 per cento.
2Nel caso di un preparato originale o di un preparato di riferimento dell’elenco delle specialità non più protetto da brevetto che non rientra nell’informazione professionale approvata o nella limitazione i cui costi sono assunti in virtù dell’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettera a o c OAMal, al prezzo di fabbrica per la consegna figurante nell’elenco delle specialità deve essere applicato uno sconto di prezzo del 10 per cento.
3Se il livello medio di prezzo del generico o del medicamento biosimilare è inferiore al prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale o del preparato di riferimento corrispondente ridotto secondo il capoverso 2, tale livello medio di prezzo è determinante anche per il preparato originale o il preparato di riferimento.
4Dagli sconti di prezzo di cui ai capoversi 1 e 2 sono esclusi i generici e i medicamenti biosimilari i cui prezzi, al netto degli sconti, sarebbero inferiori al prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale o del preparato di riferimento corrispondente.