Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo

istruzioni, la distanza temporale tra i fatti e l’avvio del procedimento, nonché la necessità della ElCom di disporre di una visione d’insieme del mercato per condurre le sue analisi, è necessario che i dati raccolti siano conservati per un periodo di dieci anni. Inoltre, questo periodo di conservazione deriva direttamente dall’articolo 26c capoverso 3 OAEl, in vigore dal 2013.

Capitolo 11 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie mirano a garantire un’attuazione ordinata e proporzionata della legge e della presente ordinanza. In particolare, tengono conto del fatto che alcune infrastrutture necessarie per la piena applicazione della legge (come le piattaforme per le informazioni privilegiate o i meccanismi di segnalazione) saranno operative solo dopo l’entrata in vigore della legge. Per evitare che gli operatori di mercato si trovino nell’impossibilità materiale di adempiere immediatamente i loro nuovi obblighi, la presente ordinanza introduce specifici periodi di transizione.

Art. 34 Designazione di un rappresentante in Svizzera

L’articolo 6 LVTE impone agli operatori del mercato svizzero con sede o domicilio all’estero di designare un rappresentante in Svizzera.

Tale designazione presuppone che gli operatori di mercato interessati si prendano il tempo di identificare una persona o un’entità con le competenze necessarie, dopodiché di negoziare e formalizzare i termini contrattuali del mandato. Queste operazioni comportano non di rado discussioni sul piano giuridico e organizzativo, in particolare per quanto riguarda la portata delle responsabilità del rappresentante e la copertura delle sue spese.

Per tenere conto di questi aspetti pratici ed evitare che gli operatori con sede o domicilio all’estero siano posti in situazione di illegalità all’entrata in vigore della legge, è previsto un periodo di transizione di tre mesi. Definendo tale termine si vuole consentire loro di organizzare adeguatamente la rappresentanza in Svizzera e di ultimare i contratti di mandato necessari. Si contribuisce così a garantire un’attuazione graduale e realistica del nuovo obbligo, senza compromettere l’efficacia della vigilanza esercitata dalla ElCom.

Art. 35 Pubblicazione di informazioni privilegiate e trasmissione di informazioni alla ElCom

L’articolo 7 LVTE impone agli operatori del mercato svizzero l’obbligo di pubblicare senza indugio le informazioni privilegiate che li riguardano mediante una piattaforma per le informazioni privilegiate abilitata. Tuttavia, è possibile che al momento dell’entrata in vigore della legge nessuna piattaforma abbia ancora ottenuto l’abilitazione dalla ElCom. In tal caso, un’applicazione immediata e rigorosa dell’obbligo di legge esporrebbe gli operatori all’impossibilità materiale di rispettare la legge, e quindi al rischio di cadere nell’illiceità senza loro colpa. Analogamente, l’articolo 12 LVTE prevede l’obbligo per gli operatori di mercato di trasmettere le loro transazioni e i loro ordini di negoziazione alla ElCom mediante un meccanismo di segnalazione abilitato. Anche in questo caso è possibile che al momento dell’entrata in vigore della legge la ElCom non abbia ancora approvato nessun meccanismo, il che renderebbe impossibile l’esecuzione immediata dell’obbligo in questione.

Per evitare una situazione del genere, l’articolo 35 prevede una disposizione transitoria che autorizza gli operatori di mercato a differire la pubblicazione delle loro informazioni privilegiate e la trasmissione delle loro operazioni per un periodo di tre mesi. È tuttavia importante sottolineare che tale differimento non esonera gli operatori del mercato svizzero dall’obbligo di pubblicazione o di trasmissione. Infatti, non appena ne avranno la possibilità, e comunque non oltre il 1° aprile 2027, dovranno:

• trasmettere alla piattaforma per le informazioni privilegiate abilitata che hanno scelto tutte le informazioni privilegiate di cui all’articolo 7 LVTE che avrebbero dovuto pubblicare dall’entrata in vigore della legge;

• trasmettere alla ElCom tutte le informazioni di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE concernenti le operazioni da essi effettuate dall’entrata in vigore della legge.