Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
considerato operatore del mercato svizzero ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a LVTE e non sarà perciò assoggettato alla LVTE e ai relativi obblighi. Benché non venga specificato, la LVTE può comunque trovare applicazione nei confronti di queste persone se adottano un comportamento che di fatto costituisce un comportamento illecito sul mercato.
Per quanto riguarda i contratti per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas a consumatori finali in Svizzera (lett. a), è opportuno allinearsi al valore soglia stabilito all’interno dell’UE7, ovvero 600 GWh all’anno. Le modalità di calcolo di tale valore si trovano nel capoverso 2, e prevedono che si tenga conto del consumo del consumatore finale come entità economica unica e, se del caso, di quello delle imprese con cui esso forma un’entità economica. La capacità di consumo di energia elettrica e gas viene calcolata separatamente prendendo in considerazione soltanto il volume consumato in Svizzera. Per quanto riguarda il concetto di entità economica tra più imprese, è opportuno fare riferimento ai principi stabiliti nel Regolamento REMIT, per i quali è il comportamento complessivo di più imprese sul mercato a prevalere sulla loro struttura giuridica formale. La questione rilevante non è dunque se le entità siano distinte sotto il profilo giuridico, ma se agiscano, nella pratica, come unità economica unica. Per determinare le precise circostanze si possono prendere in considerazione diversi elementi, come i poteri decisionali effettivi, le procedure interne, la ripartizione delle responsabilità o le partecipazioni di maggioranza.
Tuttavia, tali contratti sono esclusi dal campo d’applicazione solo se sono stipulati per il consumo effettivo da parte del consumatore finale. Infatti, se il consumatore finale ha acquistato l’energia elettrica o il gas da un fornitore A non per consumarlo ma per rivenderlo a un fornitore B, allora sia il primo contratto che il secondo rientrano pienamente nel campo d’applicazione della legge.
Per quanto riguarda i contratti per lo stoccaggio di gas in Svizzera (lett. b), occorre anzitutto constatare che intenzionalmente la presente disposizione non contempla lo stoccaggio di energia elettrica, Lo stoccaggio di energia elettrica, infatti, in quanto tale funziona esattamente come la fornitura, in relazione tanto all’immissione quanto al ritiro dall’impianto di stoccaggio. A differenza del gas non esiste dunque, nel campo dell’energia elettrica, un concetto di contratto di solo stoccaggio riguardante un sito di stoccaggio esclusivo. Nel settore del gas esistono contratti specifici per la riserva di capacità o di un volume di stoccaggio, a prescindere dalla fornitura. Il Regolamento REMIT giunge alla medesima conclusione, non riconoscendo l’esistenza di contratti autonomi di stoccaggio di energia elettrica distinti dai contratti di fornitura.
In riferimento a questo genere di contratti può apparire sproporzionato che un contratto per la riserva di capacità o di un volume di stoccaggio con un impianto di stoccaggio non considerevole si possa inquadrare come prodotto energetico svizzero all’ingrosso e che la persona interessata sia assoggettata appieno alla legge e ai relativi obblighi. Per questi motivi l’OVTE va consapevolmente oltre il Regolamento REMIT, escludendo dal campo d’applicazione della legge i contratti per lo stoccaggio di gas in Svizzera presso un solo impianto con una potenza installata inferiore a 100 MW o presso impianti di stoccaggio con una potenza installata complessiva inferiore a 100 MW – nella pratica, ciò significa che tutti i depositi di gas esistenti in Svizzera sono attualmente esenti dalla legge.
Capitolo 2 Pubblicazione della documentazione e formulari
Art. 3 Documentazione online
Data la complessità e la tecnicità della legge, la Elcom pubblicherà online in modo centralizzato tutta la documentazione necessaria per la corretta esecuzione della legge. A tal fine, potrà ispirarsi in particolare ai modelli di piattaforma adottati dalla FINMA8 e dall’ACER9, dove quest’ultima pubblica in particolare tutta la documentazione necessaria per la corretta applicazione del Regolamento REMIT.
7 Art. 2 par. 5 Reg. REMIT
8 https://www.finma.ch
9 https://www.acer.europa.eu/remit-documents