Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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infermieri menzionati nell’OCPre. Inoltre, l’indicazione dell’OCPre viene adeguata al suo titolo modificato.

Art. 16 Disposizioni transitorie

Soprattutto per le case di cura, ma anche per le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio, lo stato degli investimenti potrebbe variare e la contabilità delle immobilizzazioni potrebbe presentare differenze nella valutazione degli investimenti registrati. Con l’introduzione delle tariffe per le prestazioni di cura nel quadro del finanziamento uniforme, dal 2032 anche gli investimenti saranno inclusi nelle tariffe. In questo modo, il principio del calcolo uniforme dei costi si applicherà anche agli investimenti e alla loro utilizzazione.

Il capoverso 1 stabilisce che, al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza, nel calcolo dei costi possono essere inclusi i costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni registrate nella contabilità delle immobilizzazioni e per le quali è disponibile il valore contabile attuale. Ciò implica che gli ammortamenti cumulati nel corso della durata d’utilizzazione fino a quel momento vengono dedotti dal valore di acquisto delle immobilizzazioni. Con questa misura viene garantito in particolare che le immobilizzazioni già ammortizzate non vengano di nuovo ammortizzate, evitando così che i costi giustificati nella contabilità vengano gonfiati e, di conseguenza, che al momento del passaggio alle tariffe per le prestazioni di cura confluiscano nei calcoli costi troppo elevati.

Il capoverso 2 stabilisce un limite massimo basato sul confronto tra il valore contabile attuale che figura nella contabilità delle immobilizzazioni e quello che sarebbe risultato applicando l’articolo 11 dall’acquisto fino al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza. Ciò significa che per gli ammortamenti cumulati dal momento dell’acquisto dell’immobilizzazione va applicato il metodo «lineare per la durata d’utilizzazione prevista in funzione di un valore residuo pari a zero». Questa misura ha tra l’altro lo scopo di garantire la parità di trattamento tra i fornitori di prestazioni già assoggettati e quelli che ora vengono assoggettati al campo d’applicazione dell’OCPre.

Dato che gli interessi del valore medio calcolati sulla base del valore d’acquisto sono giustificati e significativi solo sull’intera durata d’utilizzazione dell’immobilizzazione, il capoverso 3 stabilisce che, nel calcolo dei costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni non ancora completamente ammortizzate all’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza, valgono le stesse regole che l’OCPre prevede per i nuovi investimenti. Durante la fase di transizione, gli interessi calcolatori vengono calcolati sulla metà del valore contabile al momento dell’entrata in vigore anziché sulla metà del valore d’acquisto. Questa norma impedisce che l’interesse calcolatorio medio risulti troppo elevato.

Art. 17 Entrata in vigore e durata di validità

L’atto normativo entra in vigore il 1° gennaio 2028. Con l’abrogazione della legge federale del 16 dicembre 2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche (RS 811.22), il 30 giugno 2032 anche l’articolo 2 capoverso 1 lettera g cesserà di essere in vigore.