Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 80 pagine
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Allo stesso tempo, a seconda delle reazioni delle aziende interessate, potrebbero verificarsi cambiamenti nella disponibilità e nei costi dei dispositivi medici. Ciò potrebbe rendere necessario, in alcuni casi, il ricorso da parte dei pazienti a prodotti alternativi. I pazienti potrebbero in parte compensare i prezzi più elevati e la minor disponibilità acquistando i dispositivi medici direttamente all’estero, tramite la cosiddetta vendita a distanza. Ciò potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza dei pazienti, dal momento che le misure di protezione sarebbero peggiori (p. es. dispositivi medici senza certificazione o senza mandatari svizzeri). Esiste inoltre il rischio che i costi aggiuntivi residui comportino indirettamente un aumento dei prezzi delle prestazioni mediche e si traducano in premi delle casse malati più elevati.
5.3.5 Assicuratori-malattie
Vendita per corrispondenza di medicamenti
La fissazione dei prezzi nel mercato dei medicamenti ha una ripercussione diretta sui costi delle casse malati. Particolarmente importanti sono i medicamenti dell’elenco delle specialità, i cui costi sono a carico dell’AOMS. Per questi medicamenti, l’UFSP fissa dei prezzi massimi, i cosiddetti prezzi di vendita al pubblico. Questi si basano su un confronto con i prezzi praticati in nove Paesi europei e con medicamenti simili in Svizzera. Vengono poi aggiunti la parte propria alla distribuzione e l’imposta sul valore aggiunto. In determinate circostanze (p. es. dati incerti sull’efficacia relativa, forte impatto sul budget, indicazioni secondarie), l’UFSP può obbligare i fabbricanti a concedere «sconti» sotto forma di rimborsi, che vengono poi corrisposti retroattivamente alle casse malati. La modifica del disciplinamento della vendita per corrispondenza di medicamenti, in particolare l’abrogazione dell’obbligo di prescrizione per i medicamenti della categoria di dispensazione D, che finora erano fatturati a carico dell’AOMS, potrebbe comportare uno sgravio per gli assicuratori-malattie. I pazienti potrebbero acquistare determinati medicamenti direttamente tramite la vendita per corrispondenza, senza che gli assicuratori-malattie ne sostengano i costi. Una riduzione delle spese dell’AOMS andrebbe a vantaggio sia degli assicuratori-malattie che degli assicurati.
Un altro settore riguarda i preparati non figuranti nell’ES, per i quali non esistono prezzi regolamentati dallo Stato. Questi medicamenti (spesso prodotti lifestyle, stimolanti della funzione erettile o contraccettivi) sono venduti in regime di libera concorrenza, cosicché le farmacie e i rivenditori online possono fissare autonomamente i prezzi.
Oltre al prezzo di vendita al pubblico, per i medicamenti soggetti a prescrizione le farmacie possono applicare tariffe aggiuntive per le prestazioni farmaceutiche (art. 25 cpv. 2 lett. h LAMal, art. 4a OPre) a carico dell’AOMS, la cosiddetta «rimunerazione basata sulle prestazioni» (RBP) per la rimunerazione delle prestazioni farmaceutiche. La RBP V, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, ha introdotto una rimunerazione esplicita delle prestazioni farmaceutiche per il canale della vendita per corrispondenza.
Anche gli sconti giocano un ruolo importante. In linea di principio, i fornitori di prestazioni, come per esempio le farmacie, sono tenuti a fare usufruire gli assicurati o i loro assicuratori degli sconti concessi dai fabbricanti. Tuttavia, mancano dati concreti sulla misura in cui i fornitori di prestazioni come le farmacie e le farmacie per corrispondenza negozino effettivamente sconti e li traslino agli assicurati o ai loro assicuratori. Alcuni assicuratori offrono sconti speciali in collaborazione con determinate farmacie per corrispondenza, il che comporta una riduzione dei prezzi anche per i medicamenti dell’elenco delle specialità.